Concorso dirigenti scolastici: punteggio di accesso alla prova scritta cambia in ogni regione, ma non c’è disparità di trattamento. I chiarimenti del Ministero

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La settimana scorsa è stata posta un’interrogazione parlamentare da parte del deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano rivolta al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per chiarire le iniziative volte a garantire l’adozione di criteri uniformi di ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici.

Finalità della regionalizzazione e accesso alla prova scritta 

La scelta di procedere con una struttura regionale della selezione è stata motivata dalla necessità di evitare le criticità emerse nel concorso nazionale del 2017. Inoltre, il sistema consente ai candidati di selezionare la regione di interesse, evitando, in caso di esito positivo, assegnazioni lontane dalla propria residenza. Per l’ammissione alla prova scritta, è stato stabilito che il numero di candidati ammessi corrisponda a tre volte quello dei posti disponibili per ogni regione. Il criterio è definito all’articolo 6, comma 9 del bando e confermato dal regolamento approvato con il decreto ministeriale n. 194 del 2022.

Diversità delle soglie regionali

Le soglie di sbarramento per la preselezione dipendono dai punteggi conseguiti e dal rapporto tra candidati e posti nella singola regione. In particolare, l’assenza di una soglia minima nazionale, contrariamente a quanto previsto per le prove scritte e orali, ha generato differenze rilevanti. Le regioni del centro-sud, con maggiore afflusso di candidati, hanno registrato soglie di sbarramento più alte per l’accesso alla fase successiva.

Valutazione del Ministero

Secondo il Ministero, la regionalizzazione non determina alcuna disparità di trattamento. A tutti i candidati è stata offerta la medesima opportunità iniziale di scegliere la regione di partecipazione. In questo quadro, il principio di “autoresponsabilità” assume rilievo: ogni candidato accetta le conseguenze della propria scelta, come confermato da sentenze del Tar Lazio (n. 13367/2024 e n. 9603/2019).

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