Concorsi ATA 24 mesi, i bandi regionali: USR Sardegna aggiunge riserva 15% per servizio civile universale

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Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato i bandi di concorso ATA 24 mesi, per soli titoli, finalizzati all’inserimento degli aspiranti nelle graduatorie ATA 24 mesi o all’aggiornamento delle stesse. Le graduatorie verranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze nell’anno scolastico 2024-25.

I bandi, come evidenziato nella nota del 19 aprile, devono recepire le novità introdotte dal nuovo CCNL, quindi il passaggio automatico al nuovo sistema di classificazione ATA.

Devono altresì prevedere la dichiarazione del servizio fino al 30 giugno riguardante gli incarichi temporanei, come previsto dall’ODG del 19 febbraio che “impegna il Governo: a prevedere che l’attivazione delle procedure per l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di servizio, avvenga non prima del 15 giugno 2024; a valutare l’opportunità di prorogare, dal 15 aprile 2024 al 30 giugno 2024, i contratti per incarichi temporanei di personale ATA ausiliario“.

Il Ministero con nota del 15 maggio chiarisce che la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) per quest’anno non è requisito di accesso.

Bandi ATA 24 mesi

Abruzzo – operatore servizi agrariinfermiereguardarobierecuococollaboratore scolasticoassistente tecnicoassistente amministrativo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna- operatore servizi agrari infermiereguardarobierecuococollaboratore scolasticoassistente tecnicoassistente amministrativo

Friuli Venezia Giulia – Area assistentiArea collaboratoriArea operatori

Lazio integrazione bando operatore dei servizi agrari

Liguriachiarimenti

Lombardia

Marchemodifiche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegnabandi aggiornati 24 maggio **-

Siciliaintegrazione AA

Toscana

Umbria – Operatore scolastico (?*) – Operatore dei servizi agrariInfermiereGuardarobiere CuocoAssistente amministrativoAssistente tecnicoCollaboratore scolastico

Veneto

*La nuova figura non dovrebbe essere prevista nei bandi 24 mesi di quest’anno: quali organici? Ne abbiamo parlato anche con Attilio Varengo della Cisl Scuola, durante una diretta di Orizzonte Scuola: “l’operatore scolastico è una figura nuova, introdotta dal nuovo CCNL e quindi ad oggi nessuno è inserito. Nei 24 mesi, per esempio, non ci sarà la funzione, per il profilo degli operatori scolastici“.

** Riserva 15% servizi civile universale:

ai sensi dell’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall’articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001

Graduatorie ATA 24 mesi, c’è la riserva del 15% per servizio civile universale: come inserirla

I chiarimenti dell’USR Liguria

Il 13 maggio l’USR Liguria chiarisce che la certificazione informatica non rappresenta titolo di accesso alle 24 mesi, confermando quanto riportato dalla nostra redazione:

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute in merito al contenuto dei bandi A.T.A. 24 mesi pubblicati in data 09/05 u.s., si ribadisce quanto previsto dal C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca, sottoscritto in data 18/01 u.s. ed entrato in vigore, sul punto, in data 01/05 u.s. ovvero che «Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo», come previsto al punto 2.4 dei bandi pubblicati.

Domande dal 10 al 30 maggio

Le domande di ammissione possono essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso il servizio Istanze on Line (POLIS).

Il servizio è raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione Servizi o, in alternativa, tramite il percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line.

Il servizio è attivo dalle ore 9.00 del 10 maggio 2024 fino alle ore 14.00 del 30 maggio 2024.

Requisiti ATA 24 mesi

I requisiti per accedere nelle graduatorie ATA 24 mesi (OM 21/2009):

a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.

Requisito essenziale per le 24 mesi ATA è l’aver svolto 24 mesi di servizio.

Il punto 2.2 dell’articolo 2 dell’OM 21/2009:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano*, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

*nella nota di indizione dei bandi si chiarisce che: “in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, come già avvenuto nei precedenti anni scolastici, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020 (allegata), con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta se dichiarato dai candidati“.

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Articolo aggiornato il 24 maggio 2024

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Pubblicato in ATA

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