Concorsi a cattedra, posso controllare i titoli degli altri candidati? Sentenza

Una docente chiedeva di accedere agli atti con specifica istanza di accesso agli atti e tra i documenti richiesti vi erano anche le schede di valutazione dei titoli di servizio, titoli di studio e culturali di varie docenti in ordine ad una procedura concorsuale .
Gli atti venivano negati ed agiva in giudizio con i propri legali al TAR Lazio che con sentenza del 14 gennaio 2019 N. 00410/2020 REG.PROV.COLL. N. 09522/2019 REG.RIC accoglieva il ricorso.
Il diritto di accesso agli atti
I giudici ricordano che “com’è noto, l’art. 22 della legge n. 241/1990 definisce interessati all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso medesimo. L’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.”
Possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale scolastico
“È poi giurisprudenza costante e condivisa quella per cui possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare l’obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783).”
Va garantito il principio di trasparenza
È poi da rilevare che non si può <<prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell’attività amministrativa è definita come “livello essenziale….delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”, anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a “concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale”, nonché alle “progressioni in carriera”, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)>> (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13).”
Pertanto, nel caso di specie la parte ricorrente chiedeva di accedere agli atti della procedura concorsuale dalla stessa svolta, con la conseguente sussistenza, come rilevano i giudici, di un interesse concreto attuale e diretto alla relativa ostensione. E dunque l’amministrazione è stata condannata alla ostensione degli atti richiesti.