La conciliazione deve essere fatta rispettando le regole previste dal contratto di mobilità. Lettera
La conciliazione deve essere fatta rispettando le regole previste dal contratto di mobilità. Chi occupa un posto che non gli spetta lo deve lasciare a chi ne ha diritto.
La conciliazione deve essere fatta rispettando le regole previste dal contratto di mobilità. Chi occupa un posto che non gli spetta lo deve lasciare a chi ne ha diritto.
La procedura di mobilità che si è appena conclusa relativamente alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, di "straordinario" ha solo tutta una serie di errori di vario tipo nel'assegnazione dei posti ai docenti delle varie fasi interessate dai movimenti, errori dovuti, presumibilmente, al fatto che non è stato applicato per la gestione informatizzata delle procedure un algoritmo congruente con il contratto sulla mobilità.
A seguito dell'incontro tra le OOSS e il Miur del 4/8/2016 si é appresa l'intenzione dell'Amministrazione di SANARE le situazioni dei movimenti non rispondenti a quanto previsto contrattualmente attraverso la procedura di CONCILIAZIONE prevista dagli artt. 135 e seguenti del CCNL, che dovrà essere richiesta dall'interessato all’ufficio territoriale che ha validato la domanda, il quale la farà pervenire al MIUR.
L'Amministrazione, riconosciuta la legittimità della richiesta, darà disposizioni per concludere positivamente la conciliazione, assegnando la corretta titolarità e utizzando sia i posti dell’organico dell’autonomia ancora disponibili dopo le operazioni, sia eventualmente, i posti dell’organico di fatto. Secondo quanto risulta dalle frammentarie notizie acquisite, l'assegnazione dei posti sará fatta SENZA ANNULLARE LE OPERAZIONI GIÁ DISPOSTE nei confronti degli eventuali controinteressati, assicurando il rispetto dei diritti contrattuali per chi ha subito un movimento non corretto.
In merito alla procedura di conciliazione, si evidenzia quanto segue:
1) E' corretto che il Miur rimedi agli errori commessi nei confronti di chi ha avuto un trasferimento errato, ma è necessario applicare correttamente la procedura prevista dal contratto di mobilità. Per poter sanare un errore é necessario non causarne altri. Se un posto spettante al docente X é stato attribuito erroneamente al docente Y (perché rientra in una fase di mobilità successiva o perché, pur rientrando nella medesima fase, ha un punteggio inferiore) QUEL posto deve essere legittimamente attribuito al docente X che ne ha diritto ai sensi del CCNL. Solo in questo modo l'errore puó essere SANATO. Non è assolutamente ipotizzabile che il docente Y continui ad occupare QUEL posto che spetta al docente X.
2) Conseguentemente, é necessario procedere allo spostamento del docente che non ha diritto al posto assegnatogli per errore (docente Y) ed alla attribuzione del detto posto al docente che ha il diritto di occuparlo secondo quanto previsto dal CCNL (docente X). Ovviamente non dovranno essere spostati i docenti che hanno avuto l'assegnazione di una sede nel rispetto della procedura prevista dal contratto, ma solo chi occupa un posto che non dovrebbe occupare.
3) L'attribuzione dei posti residuati dalla procedura di mobilità in organico dell'autonomia o di quelli in organico di fatto non potrà essere effettuata nei confronti di chi ha SUBITO l'errore, ma nei confronti di chi occupa un posto che non gli spetta secondo quanto previsto dal CCNL. Non si può "rimediare" ad un errore creandone un altro.
Stante quanto sopra, si invita e diffida l'Amministrazione a procedere ad una REALE RETTIFICA degli "errori" e ad esperire la procedura di conciliazione nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, dal quale non si può prescindere, con la conseguente eliminazione degli errori commessi e con l'attribuzione dei posti disponibili per la mobilità esperita fino ad oggi (infanzia, primaria, secondaria di I grado) ai docenti che ne hanno diritto ai sensi del CCNL.
Nell'ipotesi in cui i medesimi errori dovessero ripetersi anche per i prossimi movimenti della scuola secondaria di II grado (si auspica che ció non succeda), dovrà essere utilizzata la medesima procedura negli stessi termini.
Si fa presente che nel caso in cui non venissero rispettati i diritti dei docenti che hanno subito (o che subiranno) errori nell'attribuzione della legittima sede, sarà adita l'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti e degli interessi previsti dal CCNL.
Distinti Saluti
Daniela Imbesi
Gruppo Docenti Immobilizzati