Concerto durante un Consiglio d’Istituto finisce a botte tra studenti: la scuola è responsabile? Ecco cosa hanno detto i giudici

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L’amministrazione scolastica non è responsabile del danno riportato da uno studente durante l’assemblea d’istituto quando sussiste la prova liberatoria ex art. 1218 c.c. che l’evento dannoso sia derivato da un diverbio imprevedibile e ragionevolmente non prevenibile, coinvolgente studenti maggiorenni, in teoria compiutamente dotati di senso di responsabilità. Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione nell’Ordinanza resa il 5 giugno 2024, n. 15753.

Le lesioni riportate dal maggiorenne

Un ragazzo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale, il MIUR chiedendo il risarcimento dei danni subiti quando, durante un’assemblea d’istituto, un altro studente lo aveva violentemente colpito provocandogli lesioni. L’attore riportava che il dirigente scolastico aveva autorizzato l’assemblea per lo svolgimento di un concerto con alcuni gruppi musicali della scuola; il servizio d’ordine era stato affidato ad alcuni studenti, tra i quali lo stesso attore; all’interno dell’istituto erano state introdotte bevande alcooliche e si erano infiltrate persone estranee; all’annuncio di uno studente di voler cantare una certa canzone era sorta un’animata discussione tra i presenti; il vicepreside aveva deciso di sospendere l’assemblea e aveva invitato gli studenti a lasciare l’istituto; uno studente aveva vivacemente contestato la decisione del docente; il vicepreside aveva richiesto all’attore di allontanare gli studenti e di accertare le generalità del predetto studente, che, dopo essersi inizialmente avviato verso l’uscita, aveva poi fatto repentino ritorno e aveva sferrato una testata e dei pugni al volto dell’attore; dall’aggressione, e nonostante l’intervento chirurgico subito per la riduzione della frattura delle ossa nasali e i conseguenti trattamenti terapeutici, erano residuati postumi invalidanti permanenti.

La richiesta dei danni al Ministero

Nell’avanzare la domanda risarcitoria, l’attore invocava la responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (artt. 2043 e 2048 c.c.) del MIUR, ritenendo connotata da colpa la condotta del dirigente scolastico, perché l’assemblea d’istituto era stata autorizzata per scopi e finalità diversi da quelli previsti dalla legge e in accoglimento di un’istanza formulata senza il rispetto delle modalità prescritte, non erano stati predisposti adeguati strumenti di sorveglianza per prevenire l’introduzione di sostanze alcooliche e l’intrusione di persone estranee, il compito di disciplinare lo svolgimento del concerto era stato affidato ad alcuni studenti, l’intervento del vicepreside era stato inadeguato e intempestivo.

L’assolvimento dell’onere probatorio da parte del Ministero

Il Tribunale respingeva la domanda risarcitoria, in difetto della responsabilità extracontrattuale del MIUR e in ragione dell’assolvimento dell’onere probatorio ex art. 1218 cod. civ. da parte del Ministero stesso.

L’assegna di nesso causale tra lesioni subite e assemblea

L’attore interponeva gravame ma la Corte d’appello rigettava l’impugnazione escludendo la sussistenza di ogni nesso causale tra le dedotte irregolarità procedimentali e il diverbio all’origine dell’evento controverso, collegato alla doverosa sospensione dell’assemblea per disposizione di un docente. L’evento dannoso, secondo il giudice d’appello, risultava del tutto scollegato dalle modalità di convocazione dell’assemblea e avrebbe ben potuto verificarsi nonostante la convocazione dell’assemblea fosse avvenuta in modalità formalmente regolare. Inoltre, anche la presenza di soggetti estranei alla scuola, confermata da alcuni testi, non costituisce diretto antecedente causale dell’evento dannoso, stante l’iscrizione non contestata di entrambi i protagonisti del diverbio all’Istituto scolastico e la certa assenza di partecipazione di estranei allo scontro fisico, emergente sia dagli interrogatori formali, sia da tutte le dichiarazioni testimoniali. Il medesimo appellante aveva riferito in sede di interrogatorio formale che “unico compito del servizio d’ordine era quello di favorire l’ordinato ingresso dei ragazzi e di impedire loro di girovagare per la scuola”. Le dichiarazioni del tutto attendibili dei due docenti hanno provato che al servizio d’ordine erano stati affidati compiti meramente ausiliari. Il consenso del Dirigente Scolastico alla presenza del servizio ausiliario non ha, dunque, rivestito alcuna efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso.

L’interruzione dell’assemblea d’istituto

Come è emerso dall’istruttoria, un professore, del tutto correttamente, ha interrotto l’assemblea e, altrettanto correttamente, cercato di identificare, chiedendo informazioni ai presenti e non demandando ad alcuno studente lo svolgimento di indagini vere e proprie, l’autore di contegni eufemisticamente “poco rispettosi” nei suoi confronti. Tale contegno, del tutto legittimo e, anzi, del tutto doveroso, non può costituire fonte di responsabilità per l’Amministrazione Scolastica.

L’evento dannoso era imprevedibile

In sintesi, è emerso dall’istruttoria che l’evento dannoso è derivato da un diverbio imprevedibile e ragionevolmente non prevenibile, tanto più in quanto coinvolgente studenti maggiorenni, in teoria compiutamente dotati di senso di responsabilità … Essendovi in atti la prova liberatoria prevista dall’articolo 1218 del Codice Civile, correttamente il Tribunale ha ritenuto esente da responsabilità l’Amministrazione Scolastica.”

La conferma del rigetto da parte della Cassazione

La Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di risarcimento sentenziato dalla Corte d’Appello, condannando il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

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