Comunicazione all’ANAC informazioni su contratti pubblici, procedura operativa: guida pratica

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Con il presente contributo si fornisce in dettaglio la procedura da seguire per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, c.d. “Legge anticorruzione”, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.

L’adempimento ha finalità di trasparenza e di contrasto al fenomeno corruttivo e all’illegalità nella esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica per la sottoscrizione di contratti pubblici per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Per maggiori chiarimenti sull’adempimento si consiglia di prendere visione del contributo già pubblicato al link 

Il termine entro cui provvedere alla comunicazione annuale attestante l’avvenuto adempimento è fissata al 31 gennaio 2022.

Fonti normative utili.

La normativa da seguire per la procedura in esame è contenuta nei seguenti testi:

  • L. 190/2012, c.d. “Legge anticorruzione”, art. 1, comma 32;
  • Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016;
  • Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012, di ottobre 2019;
  • Avviso ANAC del 17 novembre 2021 per gli adempimenti relativi all’anno 2021;

Guida pratica per la comunicazione.

La dichiarazione di adempimento deve pervenire all’ANAC solo ed esclusivamente tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata da un indirizzo PEC riferito alla singola Pubblica Amministrazione, risultante dall’indice IPA, al seguente indirizzo PEC [email protected] .

Le comunicazioni ricevute attraverso canali diversi dalla PEC o secondo modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione e non verranno considerate valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti.

La PEC deve contenere due elementi necessari:

  • Nell’oggetto del messaggio inserire “LG190/2012 – comunicazione di avvenuto adempimento – C.F. dell’ente”;
  • In allegato produrre il file PDF fornito dall’ANAC, debitamente compilato.
  • C.F. dell’ente;
  • URL contenente l’indirizzo “http” del portale istituzionale ove saranno pubblicati i dati degli appalti ovvero l’indice. Tale link dovrà obbligatoriamente contenere il protocollo http (es: http://www….) e non https.

Inoltre, si precisa che, non devono essere comunicati, e saranno ritenuti non corretti, URL in cui:

  • sia assente il protocollo http (es: www.anticorruzione.it/…..);
  • sia utilizzato il protocollo https (es: https://www.anticorruzione.it/….);
  • non sia indicato correttamente il protocollo (es: http//www…, htpp://…, htps://www…, hrrp://…);
  • siano inseriti degli spazi o stringhe all’inizio o alla fine dell’URL che non la rendano formalmente valida (es: URL: https://, http://www.anticorruzione.it (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)).

La correttezza formale del codice fiscale e la valorizzazione di campi è verificata automaticamente in fase di compilazione e salvataggio del modulo PDF. Eventuali difformità saranno evidenziate con appositi avvisi a video che però non precludono il salvataggio del modulo e, di conseguenza, è a carico della Amministrazione verificare i dati immessi prima di procedere all’invio.

Guida pratica per la pubblicazione sul sito web.

La pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici da parte dell’istituzione scolastica deve avvenire sul proprio sito web istituzionale secondo le specifiche tecniche indicate da ANAC. Inoltre gli enti sono tenuti a garantire la disponibilità nel tempo dei dati pubblicati presso gli indirizzi comunicati.

I dati devono essere contenuti in un file strutturato nel formato standard aperto XML e deve soddisfare lo schema di definizione XSD datasetAppaltiL190. La dimensione massima del file non potrà superare i 5 Mbyte. Si precisa che i gestionali di contabilità utilizzati dalle istituzioni scolastiche forniscono adeguate piattaforme per la creazione guidata di tali file.

L’utilizzo del formato XML (eXtensible Markup Language) consente di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici in esso contenuto.

I file XML così pubblicati potranno essere acquisiti in maniera automatizzata dal sistema dell’Autorità solo se siano pubblicati con le URL che inizino sempre con il protocollo http (es: http://www.), e non con il protocollo https (es: https://www.anticorruzione.it/….).

Si ricorda che ai sensi della delibera ANAC n.39 del 20 gennaio 2016 l’obbligo di pubblicazione ha durata quinquennale, salvo estensione, se i dati da pubblicare si riferiscono ad atti producenti effetti oltre tale termine.

Verifica ANAC.

L’ANAC, tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, esegue da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; L’indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso, per errori tecnici o procedurali, sarà equiparata ad omessa pubblicazione.

È obbligo dunque per le pubbliche amministrazioni quello di verificare se l’adempimento è stato eseguito correttamente, accedendo alla piattaforma https://dati.anticorruzione.it/#/l190

Cliccando sulle caselle di “esito accesso” si potrà verificare la correttezza della pubblicazione e della comunicazione, per come di seguito mostrato.

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