Comunicare all’anagrafe delle prestazioni gli incarichi del personale scolastico. Guida per segreteria

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L’Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici è una piattaforma informatica, istituita dall’articolo 24 della L. n.412 del 30 dicembre 1991, attraverso la quale tutte le pubbliche amministrazioni, scuole comprese, comunicano al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti e a soggetti esterni.

La piattaforma

Comunicazione.

L’obbligo riguarda la comunicazione di incarichi ulteriori e diversi rispetto al proprio profilo professionale, conferiti oltre i propri doveri d’ufficio, per i quali dunque è necessario un formale conferimento da parte dell’Amministrazione o, se conferito da altro ente, la preventiva autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza prevista dall’art.53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego). Riepilogando, sono oggetto di comunicazione telematica:

  • Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai propri dipendenti dalla stessa amministrazione;
  • Incarichi retribuiti e non retribuiti autorizzati ai propri dipendenti e conferiti da altra amministrazione o da soggetti privati;
  • Incarichi retribuiti conferiti a consulenti e soggetti esterni dalla stessa amministrazione.

La ratio sottesa all’obbligo di comunicazione è quello di dare massima trasparenza all’attribuzione di incarichi ai pubblici dipendenti e permettere a livello centrale un controllo della spesa per la loro retribuzione.

Il comma 13 dell’art.53 sottolinea la tempestività della comunicazione dell’incarico, del tipo di attività e del compenso lordo previsto, eliminando il precedente termine del 30 giugno di ogni anno entro cui procedere al flusso informativo.

Sanzioni per omessa comunicazione.

Ai sensi del comma 14, il Dipartimento della Funzione pubblica trasmette alla Corte dei Conti entro il 31 dicembre di ogni anno l’elenco delle pubbliche amministrazioni che hanno omesso la comunicazione o la pubblicazione, in tutto o in parte, degli incarichi e delle consulenze. Le sanzioni previste dai commi 9 e 15 dell’art.53 sono essenzialmente due: pagamento di un importo pari al doppio dei compensi liquidati e impossibilità di conferire ulteriori incarichi fino all’adempimento dell’obbligo di comunicazione.

Prestazioni e incarichi esclusi dall’obbligo di comunicazione.

Dal combinato disposto dell’art.53 d.lgs.165/2001 e della circolare MIUR n.497/2002, si ricavano gli incarichi esclusi dall’obbligo di trasmissione:

  • Incarichi attribuiti a pubblici dipendenti in regime di part time non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno;
  • Prestazioni riguardanti l’esercizio di libere professioni che richiedono l’iscrizione in albi professionali;
  • Incarichi aventi ad oggetto partecipazione a riviste o giornali, l’utilizzazione economica di opere di ingegno e invenzioni, diritti d’autore.
  • Partecipazione a convegni e seminari.

Restano inoltre esclusi tutti gli incarichi svolti da dipendenti posti in aspettativa, comando o collocamento fuori ruolo.

In relazione agli incarichi attribuiti al personale interno sulla base della contrattazione integrativa d’istituto (funzioni strumentali, incarichi specifici A.T.A., incarichi ex art.88 CCNL 2006-2009), retribuiti col Fondo MOF e il Fondo d’istituto, si segnala che l’ANAC ha precisato l’esclusione dagli obblighi comunicativi in quanto rientranti comunque nell’ambito del rapporto di lavoro.

Comunicazione degli incarichi a soggetti esterni.

La comunicazione riguarda gli incarichi di collaborazione e consulenza attributi a professionisti, persone giuridiche, lavoratori occasionali, co.co.co, etc.

In proposito l’art.53, comma 14, del d.lgs.165/2001, riguardo i dati da trasmettere in relazione a queste tipologie di incarico, richiama gli art.15 e 18 del d.lgs.33/2013 (Testo unico sulla trasparenza). Pertanto sono oggetto di comunicazione:

  1. Atto di conferimento dell’incarico di collaborazione/consulenza;
  2. Curriculum vitae;
  3. Compenso pattuito;
  4. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
  5. Attestazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse.

Incarichi retribuiti con risorse extra MOF.

Tutti gli incarichi attribuiti dalle scuole e retribuiti con risorse di bilancio ulteriori e diverse rispetto a quelle erogate col fondo MOF e FIS (ad es. incarichi di DPO, RSPP, incarichi relativi ai PCTO, incarichi di formazione, etc) vanno inseriti in Anagrafe delle prestazioni.

Anche gli incarichi conferiti in relazione ai PON FESR e FSE (tutor, esperti esterni, etc) vanno senz’altro inseriti sulla piattaforma.

Per quanto riguarda l’incarico di revisore dei conti, il MIUR è intervenuto con nota n. 607 del 13 gennaio 2017 chiarendo che l’incarico di revisore dei conti, attribuito dal MIUR e dal MEF, nonché il relativo pagamento, deve essere comunicato in Anagrafe dalla scuola capofila dell’ambito di revisione per il quale si svolge l’incarico.

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