Comune obbligato ad adeguare l’assistenza scolastica per alunni non udenti. Lo ribadisce il TAR Emilia Romagna. SENTENZA

Il TaR dell’Emilia Romagna torna a pronunciarsi sul diritto all’assistenza per gli alunni con disabilità uditiva, ribadendo l’obbligo per il Comune di garantire un supporto adeguato alle esigenze specifiche, come definite dal Piano Educativo Individualizzato.
La sentenza, emessa a seguito del ricorso di due genitori di alunni non udenti, conferma un principio già espresso in una precedente decisione dello stesso TAR. “La presenza dell’assistente alla comunicazione LIS è necessaria per tutte le ore di lezione“, si legge nella sentenza, poiché la traduzione simultanea è l’unico strumento che consente agli alunni non udenti di superare il deficit di comunicazione e di accedere al diritto all’istruzione.
Il diritto all’istruzione prevale sulle ristrettezze di bilancio
Il Comune di San Clemente, resistente nel ricorso, aveva garantito l’assistenza LIS solo per 15 ore settimanali a fronte delle 27 richieste dalla scuola e previste dal PEI, motivando la scelta con la limitatezza delle risorse economiche. Il TAR ha respinto questa argomentazione, sottolineando come il diritto all’istruzione sia inviolabile e non possa essere compresso, neppure per motivi di bilancio, soprattutto quando si tratta di garantire l’accesso stesso alla formazione, come nel caso degli alunni non udenti. “La scarsità delle risorse finanziarie non può rappresentare un’adeguata motivazione della riduzione dell’assistenza”, afferma il tribunale, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale.
Necessaria la presenza costante dell’assistente alla comunicazione LIS
Il TAR ha chiarito la distinzione tra insegnante di sostegno e assistente alla comunicazione LIS, figure complementari e non intercambiabili. Mentre il primo si occupa dell’integrazione dell’alunno nella classe, il secondo ha il compito specifico di mediare la comunicazione, rendendo accessibili i contenuti didattici. Nel caso degli alunni non udenti, la presenza dell’assistente LIS è fondamentale per l’intera durata delle lezioni, indipendentemente dalla presenza o meno dell’insegnante di sostegno. Il tribunale ha quindi annullato la decisione del Comune, obbligandolo ad adeguare il servizio di assistenza alle reali esigenze degli alunni, garantendo la presenza del traduttore LIS per tutte le 27 ore settimanali di lezione. Il TAR ha, infine, condannato il Comune al pagamento delle spese processuali.