Completamento di orario: la normativa è a sfavore dei supplenti

Di Lalla
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Lalla – La Corte d’Appello di Potenza con sentenza n. 72 del 14 marzo 2012 ha negato il diritto del supplente al completamento a causa della sovrapposizione degli orari dei due spezzoni. Una sentenza che lascia perplessi, poichè non calata nelle innumerevoli situazioni che ogni giorno l’incastro delle supplenze riesce a determinare.

Lalla – La Corte d’Appello di Potenza con sentenza n. 72 del 14 marzo 2012 ha negato il diritto del supplente al completamento a causa della sovrapposizione degli orari dei due spezzoni. Una sentenza che lascia perplessi, poichè non calata nelle innumerevoli situazioni che ogni giorno l’incastro delle supplenze riesce a determinare.

I riferimenti normativi relativi al completamento d’orario per il docente a tempo determinato sono

art. 40 comma 7 del CCNL 2006 2009 "7. Il personale di cui al presente articolo, di durata settimanele inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale"

Regolamento delle supplenze, D.M n. 53 del 13 giugno 2007 art.4 comma 1: "L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno"

Se si guarda solo al Regolamento delle supplenze la parola diritto non viene nominata, sostituita da un blando "conserva titolo", ma il Contratto è invece chiaro: ha diritto.

Secondo i giudici di Potenza tale diritto può essere esercitato solo qualora gli orari delle due supplenze riescano ad integrarsi perfettamente, senza richiedere alle due Dirigenze, ad anno scolastico già iniziato, cambiamenti negli orari di servizio già predisposti.

In realtà l’aspetto della compatibilità degli orari non è affrontata dalla normativa e l’orario di servizio dei docenti non è da considerare statico e fisso, ma va considerato "atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio" [Il docente supplente ha sempre diritto al completamento. Intervento positivo del SAB presso l’USP di Rimini ]

Con ciò non si vuole certo dire che l’assegnazione di ogni supplenza possa comportare lo stravolgimento dell’assetto organizzativo di più scuole, ma solo che le situazioni vanno gestite singolarmente: vi è differenza ad es. se la supplenza è breve oppure fino al termine delle attività didattiche o se la supplenza possa essere importante ai fini del raggiungimento del punteggio di servizio. Circostanze queste che non sono state considerate nella sentenza

L’estratto della sentenza da www.dirittoscolastico.it

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