Compiti assegnati agli alunni: i docenti sono obbligati a riportarli nel registro elettronico?

Una docente ci chiede se è obbligata da qualche Legge o in quanto dipendente pubblica a scrivere i compiti sul registro elettronico. L’insegnante ci tiene a precisare che, naturalmente, non si riferisce a tutte le operazioni quali l’appello, argomento lezioni, voti, comunicazioni alle famiglie, note disciplinari etc.; ma soltanto ciò che riguarda i compiti per casa: è obbligatorio o discrezionale riportarli nel registro elettronico? Chiarimenti.
Registro elettronico – Normativa di riferimento
Il Registro elettronico è obbligatorio?
Sino a quando non ci sarà il Piano, l’adozione del registro elettronico non è obbligatoria. Però, nel caso in cui il Collegio docenti si esprima, deliberandone l’adozione, allora l’uso del registro elettronico diventa obbligatorio. Naturalmente l’istituzione scolastica dovrà garantire gli strumenti necessari a tale attuazione: pc e/o tablet (uno per classe, almeno), connessione internet, wi-fi etc.
L’importanza del registro elettronico dal punto di vista didattico-formativo
Dal punto di vista didattico-formativo il registro elettronico è fondamentale in quanto in esso vi sono riportati i voti relativi alle valutazioni scritte e orali, gli argomenti delle lezioni e compiti assegnati, la metodologia di lavoro, giorni e orari di ricevimento delle famiglie, etc.
Il registro elettronico nasce con l’obiettivo, oltre che di snellire l’attività burocratica, di incrementare e potenziare il rapporto tra l’istituzione scolastica e le famiglie, far sì che le attività scolastiche dei docenti siano maggiormente contraddistinte dalla trasparenza. Il R.E. ha la nobile finalità di interconnettere i genitori, figli e l’istituzione scolastica su quello che è il piano educativo-didattico volto a garantire un processo di apprendimento-insegnamento il più possibile caratterizzato dal successo formativo dell’alunno.
É obbligatorio o discrezionale riportare i compiti assegnati agli alunni nel registro elettronico?
Si, lo è. C’è una Legge, art. 41 del R.D. 30/04/1924 n. 965, mai abrogata, che recita:
“Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”
Aggiungiamo che ogni istituzione scolastica può adottare questo documento:
- Regolamento di istituto [Utilizzo del Registro Elettronico], approvato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio docenti. Naturalmente una volta approvato dagli Organi Collegiali, ogni insegnante dell’istituto deve attenersi rigorosamente a quanto contenuto.
Ecco a seguire quanto solitamente declinato nel Regolamento per l’utilizzo del Registro Elettronico delle Istituzioni scolastiche
Gli adempimenti del Docente per la corretta tenuta del registro elettronico
- Firma del docente;
- Assenze degli alunni;
- Giustificazioni delle assenze;
- Entrate posticipate o uscite anticipate;
- Ritardi;
- Giustificazioni dei ritardi;
- Argomento del giorno nel dettaglio (per es. il titolo dei brani letti, gli esercizi assegnati come compito, gli argomenti delle verifiche …);
- Metodologia di lavoro (lezione frontale, verifica scritta, verifica orale, esercitazione, lavoro di gruppo, lavoro a coppie, recupero individuale, potenziamento, peer education, ricerca-azione, compito di realtà…);
- Note disciplinari;
- Annotazioni;
- Data e ora di eventuali colloqui con i genitori per motivi didattici e/o disciplinari;
- Data e ora di eventuali colloqui telefonici per motivi didattici e/o disciplinari;
- Eventuali comunicazioni riguardanti uscite didattiche e/o avvisi vari riguardanti uscite anticipate per assemblea sindacale e/o scioperi a cura dei coordinatori di classe e/o dei referenti di plesso;
- Voti in seguito a verifiche scritte e/o orali.
- Compilazione generale del registro elettronico in tempo reale