Compiti assegnati agli alunni: i docenti sono obbligati a riportarli nel registro elettronico?

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Una docente ci chiede se è obbligata da qualche Legge o in quanto dipendente pubblica a scrivere i compiti sul registro elettronico. L’insegnante ci tiene a precisare che, naturalmente, non si riferisce a tutte le operazioni quali l’appello, argomento lezioni, voti, comunicazioni alle famiglie, note disciplinari etc.; ma soltanto ciò che riguarda i compiti per casa: è obbligatorio o discrezionale riportarli nel registro elettronico? Chiarimenti.

Registro elettronico – Normativa di riferimento

La norma che ha disposto l’adozione dei registri elettronici da parte delle istituzioni scolastiche è il decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012 coordinato con la legge n. 135 del 7 Agosto 2012 recante:
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.
Il decreto, all’art. 7 comma 27, prevede che “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. Al comma 31 lo stesso decreto prevede che: “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”.
*Piano ad oggi, dopo quasi un decennio, mai adottato
Il registro elettronico gestisce i dati personali riguardanti gli alunni – assenze, ritardi, giustificazioni, voti, note disciplinari – nel pieno rispetto delle disposizioni di legge [DL.95/2012 e 135/2012 – spending review], e del “codice in materia di protezione dei dati personali” (DL 196/2013) che vietano la pubblicazione di informazioni sensibili dello studente e del DL 82/2005 “codice dell’amministrazione digitale” e sue integrazioni DL 235/2010 e pertanto per il suo utilizzo non è necessaria alcuna autorizzazione, né da parte del Garante della Privacy, né da parte delle famiglie degli alunni.
Il registro personale del docente è un atto pubblico [Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010], per cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste dall’art. 476 (falso ideologico in atto pubblico) e dall’art. 479 (falso materiale in atto pubblico) del codice di procedura penale. Da ciò discende che la compilazione del registro elettronico personale del docente non può avvenire al di fuori della classe in questione.

Il Registro elettronico è obbligatorio?

Sino a quando non ci sarà il Piano, l’adozione del registro elettronico non è obbligatoria. Però, nel caso in cui il Collegio docenti si esprima, deliberandone l’adozione, allora l’uso del registro elettronico diventa obbligatorio. Naturalmente l’istituzione scolastica dovrà garantire gli strumenti necessari a tale attuazione: pc e/o tablet (uno per classe, almeno), connessione internet, wi-fi etc.

L’importanza del registro elettronico dal punto di vista didattico-formativo

Dal punto di vista didattico-formativo il registro elettronico è fondamentale in quanto in esso vi sono riportati i voti relativi alle valutazioni scritte e orali, gli argomenti delle lezioni e compiti assegnati, la metodologia di lavoro, giorni e orari di ricevimento delle famiglie, etc.

Il registro elettronico nasce con l’obiettivo, oltre che di snellire l’attività burocratica, di incrementare e potenziare il rapporto tra l’istituzione scolastica e le famiglie, far sì che le attività scolastiche dei docenti siano maggiormente contraddistinte dalla trasparenza. Il R.E. ha la nobile finalità di interconnettere i genitori, figli e l’istituzione scolastica su quello che è il piano educativo-didattico volto a garantire un processo di apprendimento-insegnamento il più possibile caratterizzato dal successo formativo dell’alunno.

É obbligatorio o discrezionale riportare i compiti assegnati agli alunni nel registro elettronico?

Si, lo è. C’è una Legge, art. 41 del R.D. 30/04/1924 n. 965, mai abrogata, che recita:

“Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”

Aggiungiamo che ogni istituzione scolastica può adottare questo documento:

  • Regolamento di istituto [Utilizzo del Registro Elettronico], approvato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio docenti. Naturalmente una volta approvato dagli Organi Collegiali, ogni insegnante dell’istituto deve attenersi rigorosamente a quanto contenuto.

Ecco a seguire quanto solitamente declinato nel Regolamento per l’utilizzo del Registro Elettronico  delle Istituzioni scolastiche

Gli adempimenti del Docente per la corretta tenuta del registro elettronico

  • Firma del docente;
  • Assenze degli alunni;
  • Giustificazioni delle assenze;
  • Entrate posticipate o uscite anticipate;
  • Ritardi;
  • Giustificazioni dei ritardi;
  • Argomento del giorno nel dettaglio (per es. il titolo dei brani letti, gli esercizi assegnati come compito, gli argomenti delle verifiche …);
  • Metodologia di lavoro (lezione frontale, verifica scritta, verifica orale, esercitazione, lavoro di gruppo, lavoro a coppie, recupero individuale, potenziamento, peer education, ricerca-azione, compito di realtà…);
  • Note disciplinari;
  • Annotazioni;
  • Data e ora di eventuali colloqui con i genitori per motivi didattici e/o disciplinari;
  • Data e ora di eventuali colloqui telefonici per motivi didattici e/o disciplinari;
  • Eventuali comunicazioni riguardanti uscite didattiche e/o avvisi vari riguardanti uscite anticipate per assemblea sindacale e/o scioperi a cura dei coordinatori di classe e/o dei referenti di plesso;
  • Voti in seguito a verifiche scritte e/o orali.
  • Compilazione generale del registro elettronico in tempo reale

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