Compensi commissioni concorsi 2020, ecco il decreto del Ministero dell’Istruzione [PDF]

WhatsApp
Telegram

In data 16 dicembre 2021 è stato pubblicato un decreto ministeriale che provvede alla determinazione della misura dei compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell’anno 2020 per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui ai decreti indicati nelle premesse del presente provvedimento.

Compenso base

Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell’anno 2020, di cui al precedente art. 1, viene corrisposto un compenso base lordo dipendente differenziato come segue:

a) € 1.004,00 – presidente;

b) € 836,96 – componente;

Il compenso lordo dipendente per i segretari delle commissioni di cui all’art. 2, comma 1, è pari a € 669,32.

Compenso integrativo

Salvo quanto disposto dall’art. 2, a ciascun componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi viene corrisposto un compenso integrativo lordo dipendente pari ad € 2,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato.

Limiti del compenso

I compensi di cui agli articoli 2, 3 e 5 non possono eccedere € 8.206,80.

I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20 per cento per i presidenti, nonché ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Compenso per le procedure concorsuali per le quali non è prevista la prova orale

Nel caso di procedure concorsuali per le quali non è prevista la prova orale, ai componenti delle commissioni giudicatrici compete il compenso base previsto dall’art. 2 e il compenso integrativo previsto dall’art. 3, ridotti del 35 per cento.

Compenso in caso di sottocommissioni

Nel caso di suddivisione delle commissioni giudicatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall’art. 2 o dall’art. 5, ridotto del 50 per cento.

I compensi integrativi di cui all’art. 3 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero dei candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti dal precedente art. 4.

Dimissioni e decadenza dell’incarico

Ai componenti che si dimettono dall’incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi base previsti all’art. 2 o all’art. 5 sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. In caso di più sedute di commissione nello stesso giorno ne viene conteggiata comunque una al giorno.

IL DECRETO

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri