Comodato d’uso gratuito dei dispositivi elettronici: un esempio di regolamento

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Il comodato d’uso è un servizio offerto agli studenti regolarmente iscritti e frequentanti gli istituti del nostro Stato. Oggetto del comodato d’uso gratuito possono essere dispositivi elettronici (tablet o notebook) durante la DAD in caso, nel caso di specie previsto per questo anno scolastico, di sospensione disposta dal sindaco di una città, dal presidente della regione o da altro soggetto previsto dalla normativa vigente e secondo le disposizioni e le linee guida previste per questo anno scolastico 2021-2022.

Modalità di concessione

I dispositivi elettronici per la didattica a distanza – secondo l’ottimo esempio previsto dal regolamento adottato dall’Istituto Comprensivo “Alberico da Rosciate” di Bergamo diretto con grande competenza dal dirigente scolastico Ing. Gianbattista Grasselli – sono concessi in comodato d’uso su richiesta dei genitori/tutori dell’allievo minorenne. La richiesta di comodato d’uso è da compilare su apposito modulo (Allegato 1 al presente regolamento), e su richiesta dovranno essere presentate copia dell’ISEE e ricevuta del versamento del contributo volontario per l’ampliamento offerta formativa.

Si applicheranno alla fattispecie le norme del codice civile del Capo XIV – Del comodato gli artt.1803 (Codice civile art. 1803 “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”) – 1812 del Codice civile (“Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario”).

Le parti contraenti

Le parti contrattuali saranno l’Istituto nella veste di comodante; uno o entrambi il/i genitori o chi esercita la potestà genitoriale degli allievi minorenni, nella veste di comodatari/comodatario/a. In particolare, a norma dell’art.1809 c.c. (Codice civile art. 1809 “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però – secondo l’ottimo esempio previsto dal regolamento adottato dall’Istituto Comprensivo “Alberico da Rosciate” di Bergamo, che si allega -durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata), il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

La consegna del dispositivo

La consegna dei dispositivi avverrà nelle mani di uno dei legali rappresentanti dell’allievo minorenne, previa sottoscrizione da parte dei medesimi di apposito atto di consegna nel quale verranno indicati il dispositivo elettronico (individuato dal n° di inventario e/o dal numero di serie dell’apparecchiatura), la durata presunta del comodato d’uso (nel caso di dispositivi elettronici il tempo necessario per poter seguire le lezioni impartite attraverso la DAD), la data presunta di restituzione, salvo richiesta di proroghe da parte del comodante o di richiesta di restituzione anticipata da parte dell’istituzione scolastica.

Doveri dei Comodatari (studenti e genitori)

In relazione all’utilizzo dei beni, il comodatario assume nei confronti del comodante i seguenti specifici obblighi:

  • non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
  • custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
  • restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza del termine stabilito.

I dispositivi elettronici

In particolare, per quanto riguarda i dispositivi elettronici, ogni tablet / notebook è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto sottoscritto dal genitore, con indicazione del relativo numero d’inventario/numero di serie: è pertanto vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto di subcomodato); in ogni caso i Comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso.

I comodatari

I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso; chi procura un danno volontariamente o per negligenza al TABLET/PC dovrà accollarsi tutte le spese di riparazione.

Lo studente può utilizzare il TABLET/PC unicamente per usi e scopi didattici ed è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del dispositivo.

Durante l’utilizzo domestico dello strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello assegnato dalla scuola e gli alunni non possono installare applicazioni o giochi.

Gli esempi

A titolo esemplificativo l’eccezionale regolamento adottato dall’Istituto Comprensivo “Alberico da Rosciate” di Bergamo diretto con spiccate capacità manageriale dal dirigente scolastico Ing. Gianbattista Grasselli indica alcune casistiche cui ci si potrà imbattere:

  • Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms).
  • È fatto divieto di installare/usare videogiochi.
  • La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di documentazione e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network quali facebook etwitter.
  • È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non autorizzato dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy.
  • È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici.

La collaborazione dei genitori

I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal presente regolamento. Ogni tentativo di forzare o manomettere il TABLET/PC e le applicazioni al suo interno e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare (per gli alunni della secondaria) e comporterà il risarcimento dei danni arrecati da parte dei genitori/tutori. In ogni caso, il comodatario é personalmente responsabile di eventuali installazioni di software o applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’uso didattico e di ogni forma di utilizzo del bene in contrasto con le norme di legge.

Le indicazioni di netiquette

Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che:

  • Sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale;
  • Sia molesto o gravemente offensivo per altre persone;
  • Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.

Le responsabilità dell’alunno

Lo studente dovrà avere cura del proprio tablet, pc, adottando tutte le necessarie cautele.

La scuola – secondo quanto previsto dal regolamento adottato dall’Istituto Comprensivo “Alberico da Rosciate” di Bergamo -non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute all’incuria dello studente; in ciascuno di questi casi il comodatario dovrà rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo all’Istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel caso di mancata restituzione del bene. In caso di furto del bene ricevuto in comodato, il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri e/o Polizia, nella quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante. È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul tablet o sul pc per il quale vi è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.

Risarcimento dei danni

I contraenti comodatari risponderanno della mancata restituzione o del danneggiamento, doloso o colposo, del dispositivo elettronico concesso in comodato, risarcendo il danno, attraverso il pagamento delle spese di riparazione o il pagamento del valore di inventario del bene stesso qualora questo non sia riparabile. Nel caso in cui i comodatari risultino inadempienti rispetto a eventuale obbligo di risarcimento del danno, non potranno, per gli anni successivi, presentare ulteriori richieste di uso gratuito dispositivi elettronici. L’importo dovuto per il risarcimento del danno dovrà essere effettuato attraverso bonifico sul c/c bancario intestato alla scuola, indicando come causale del bonifico quella che sarà individuata in base alla tipologia di risarcimento. Le somme così ottenute saranno reinvestite per l’acquisto di beni simili da concedere in comodato agli studenti nell’anno scolastico successivo.

Criteri di assegnazione e preferenza

I beneficiari verranno individuati, tra tutti coloro che avranno fatto richiesta, in base ad una graduatoria che verrà stilata tenendo conto dei seguenti requisiti che daranno diritto al punteggio in base ad apposite tabelle di reddito che predisporranno le scuole.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda per la richiesta dei dispositivi elettronici potrà essere fatta solo nel momento in cui le attività didattiche saranno sospese in presenza e partirà la DAD, fatti salvi i casi specifici valutati dall’organo competente. Il tablet o il pc viene fornito su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati all’art 5 esclusivamente per finalità didattiche; pertanto, il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola.

Termini di restituzione dei dispositivi elettronici

I dispositivi elettronici dovranno essere restituiti alla scadenza stabilita nell’atto di consegna e in ogni caso entro una settimana dal termine della DAD, fatti salvi casi specifici valutati dall’organo competente.

Organo competente

È istituita, da ciascun istituto comprensivo, la commissione per il comodato d’uso composta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dalla DSGA e dalle Funzioni Strumentali per l’inclusione

Risorse destinate al comodato d’uso gratuito

I dispositivi da destinare al comodato d’uso gratuito per gli studenti sono acquistati: con fondi dell’Istituto; con fondi reperiti attraverso la partecipazione a progetti PON/POR/ o altri progetti del Ministero dell’Istruzione; con donazioni del Comune o di altri enti/privati all’Istituto.

Mancata restituzione dei beni in comodato d’uso gratuito

Premesso che i beni concessi in comodato d’uso sono di proprietà dell’Istituto, la mancata restituzione degli stessi si configura come appropriazione indebita di beni della collettività e potrà essere segnalata all’autorità giudiziaria.

Regolamento-comodato-di uso gratuito a studenti in caso di didattica a distanza

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