Commissioni incaricate dell’espletamento delle gare per l’esecuzione dei lavori, servizi, forniture e dei connessi collaudi: un esempio di regolamento

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In questo primo articolo vi proponiamo di attenzionare, con la dovuta cautela, ciò che concerne la disciplina la formazione ed i compiti delle Commissioni di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture. Le attività relative alla partecipazione alle commissioni di gara (sia interne che miste) del personale dell’istituto scolastico, poiché non rientrano tra quelle contemplate nel contratto di lavoro, determineranno il diritto ad un compenso aggiuntivo. Anche su questo dobbiamo chiarirci.

Principi generali

L’attività contrattuale dell’Istituzione Scolastica, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi della efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della “par condicio” e della concorrenza dei partecipanti.

L’Istituzione Scolastica, al fine di garantire il principio di trasparenza dell’azione amministrativa, adotta idonei strumenti di informazione, anche di tipo informatico e telematico, secondo i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto.

L’Istituzione Scolastica procederà, in sede di svolgimento dei procedimenti amministrativi a valorizzare fornitori di lavori, beni e servizi che perseguono fini etici, sociali e ambientali di pubblica utilità.

Normativa di riferimento

Le disposizioni che si richiamano attengono sia alla normativa nazionale che a quella eventualmente regionale:

  • D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  • Legge 106/2011 (di seguito denominato “ Nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici”);
  • Tutte le altre leggi e atti aventi forza di legge inerenti la materia del presente regolamento.

Cosa si intende per “Commissione di gara”?

Ai fini del presente regolamento si deve intendere per un collegio formato da un numero dispari di componenti (da tre a cinque) presieduto da un Presidente. Pu essere prevista l’eventuale partecipazione di un segretario. A tale collegio è demandato l’esame delle offerte presentate dalle ditte concorrenti, secondo quanto espressamente previsto nella “lex specialis” e dalla normativa vigente sul tema.

Commissione di gara: costituzione

Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del prezzo più basso:

  • la commissione è costituita da personale interno all’Istituto Scolastico fatta eccezione per il supporto al RUP esterno;
  • può essere costituita precedentemente la data di presentazione delle offerte;
  • è composta preferibilmente da 3 membri;
  • è nominata con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico.

Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

La Commissione, è costituita preferibilmente da personale interno all’Istituto Scolastico; in alcuni casi, là dove si accerti la carenza di adeguate professionalità nell’ambito dell’Istituto Scolastico, i commissari diversi dal Presidente sono individuali tra i funzionari dell’Ente Locale dotati di pregressa e consolidata esperienza in materia di procedure d’appalto.

La nomina della commissione

La commissione è nominata con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire l’ultimo giorno utile prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre e massimo di cinque, anche esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’affidamento qualora in organico della Scuola non vi fossero figure professionali in materia. Il verbalizzate non è componente della commissione ma un amministrativo chiamato a redigere il verbale della seduta.

Presidenza della commissione di gara

La commissione è presieduta sempre dal Dirigente Scolastico.

I commissari devono dichiarare che non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti alla selezione, ai sensi dell’articolo 51 del c.p.c. e dei commi 4, 5, 6 dell’articolo 84 del D.Lgs 163/2006 e sm.i.;

I commissari di gara diversi dal presidente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

che siano competenti nel dominio tecnico/scientifico oggetto della gara ovvero che abbiano competenze giuridiche;

che non svolgano contemporaneamente e per lo stesso affidamento la funzione di Rup (Responsabile Unico del Procedimento)

Atti di gara

La Commissione di gara redigerà il processo verbale della gara. Le operazioni di gara vengono, quindi, registrate in apposito verbale redatto dal membro della commissione con funzioni di segretario verbalizzante. Nello stesso dovranno essere registrate tutte le operazioni, le vicende e gli accadimenti relativi alla gara.

In caso di sedute pubbliche, si dovrà dare indicazione delle persone estranee alla commissione eventualmente presenti, annotando il nominativo della stessa e il titolo per il quale partecipa. Le contestazioni eventualmente sollevate dovranno essere annotate nello stesso verbale.

Il procedimento di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva nel caso di lavori privi di impedimenti e/o imprevisti. Nel rispetto comunque del periodo temporale del c.d. “Stand Still” prima della stipula di contratti di prestazione e/o fornitura.

Il documento relativo all’aggiudicazione provvisoria insieme ad un estratto del verbale devono essere inviati al Rup che curerà gli adempimenti successivi (controllo requisiti, trasmissione degli atti al C.I., etc.)

Sedute di gara

Le sedute delle commissioni di gara si tengono in locali aperti al pubblico, nei giorni e negli orari fissati dagli atti di gara. E’ legittimo il capitolato che, secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa: 1) “prevede la seduta pubblica solo per la verifica della integrità e tempestività della ricezione dei plichi e per l’apertura delle buste A)”, contenenti la documentazione per l’ammissione alla gara richiesta dal bando a pena di esclusione, 2) che “prevede poi una seduta riservata per l’apertura delle buste B) (offerta tecnica), e quella dell’(Offerta economica), infatti al punto 3) “La giurisprudenza…ha già avuto modo di affermare che <<in sede di gara d’appalto per l’aggiudicazione di contratti della p.a., il principio di pubblicità, sebbene sia inderogabile in relazione alla fase di apertura dei plichi, pu ben essere derogato allorché la commissione debba procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte, il che si verifica nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; negli stessi casi, la deroga deve ritenersi consentita anche rispetto alle offerte economiche>> (C. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2235)”. 2. Nel caso di criterio con “prezzo più basso” la seduta può anche essere pubblica, nei casi di somme che superino i 40.000,00 euro, laddove si tratta di verificare i prezzi offerti dai concorrenti e di stilare una graduatoria da cui si evince meccanicamente il prezzo più basso.

Il regolamento

Sono pochissime le scuole che si sono dotate, a tal riguardo, di un apposito regolamento. Tra queste la Direzione Didattica 1° Circolo “ G. Pascoli” di Erice che eccelle in quanto a attenzione per le procedure e per la normativa vigente.

Scuola presieduta dal dirigente scolastico dalla professoressa Antonina Filingeri che, come d’altronde hanno fatto, anche, i suoi predecessori, lei che eccelle per capacità manageriali, attenziona con cura ogni tipologia di procedura con lo sguardo direzionato alla qualità della scuola.

REGOLAMENTO COMMISSIONE DI GARA

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