Commissioni esami Maturità 2024, i tre docenti interni vengono designati dal Consiglio di classe. I criteri

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Esami di Stato secondo grado anno scolastico 2024/25: tra qualche giorno si svolgono i Consigli di Classe per gli scrutini di fine quadrimestre, per le scuole che hanno scelto questa modalità di organizzazione intermedia per la valutazione degli apprendimenti. In quell’occasione, in numerose scuole di Italia, è inserito tra i punti all’ordine del giorno l’individuazione delle discipline assegnate ai docenti interni.

Maturità 2024: il Ministero ha scelto discipline seconda prova

Con la pubblicazione del Decreto n. 10 del 26 gennaio 2024 il Ministero ha individuato le discipline oggetto della seconda prova scritta e scelto delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame.

La commissione, come già negli anni precedenti. è costituita da 6 componenti, coadiuvati da un Presidente.

I 3 docenti “esterni” alla classe V di riferimento sono appunto individuati dal Ministero. Un docente appartiene a una delle due discipline della prova scritta (quest’anno c’è la prevalenza di commissari di Italiano docenti interni), gli altri due sono scelti dal Ministero.

Di conseguenza il Ministero ha già scelto tre docenti della Commissione: uno interno (nel momento in cui la seconda prova è assegnata al docente esterno, la prima è assegnata al docente interno e viceversa) e i tre esterni.

Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca: https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/

Al Consiglio di Classe spetta la designazione degli altri componenti interni della commissione

Il Ministero non ha però ancora pubblicato l’Ordinanza con i relativi criteri per la nomina dei commissari interni, per cui al momento non si potrà che fare riferimento agli ultimi utilizzati, quelli dello scorso anno scolastico, salvo aggiustamenti in corso d’opera se dovessero esserci modifiche o novità.

Questi i criteri finora seguiti

1. quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la/le disciplina/e oggetto della seconda prova sono affidate a uno o più commissari interni e viceversa;

2. i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti di ruolo e non di ruolo appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.
Non è possibile designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei e agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali e tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del PTOF;

3. i commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, garantendo un’equa ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna.  La scelta deve essere, inoltre, coerente con i contenuti della progettazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come illustrata nel documento del 15 maggio, in modo da offrire ai commissari esterni tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato.

4. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati;

5. nel caso residuale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti interessati.

6. Per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.

7. I docenti designati come commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92, hanno facoltà di non accettare la nomina. Nel caso in cui venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di discipline oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico designa docenti dello stesso insegnamento appartenenti alla stessa scuola.

8. Si sottolinea la necessità di evitare, eccetto nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di
incompatibilità, con riguardo all’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado o di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

Maturità 2024, designazione commissari interni: rientro titolare dopo il 30 aprile

Non è possibile nominare come commissario interno il docente assente per almeno novanta giorni e rientrato in servizio dopo il 30 aprile 2024. In tal caso, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.

Maturità 2024, designazione commissari interni: criteri particolari

Oltre ai succitati criteri, il decreto ne riporta altri definiti particolari:

  • nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi in cui vi siano gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari interni sono designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di studenti. Se non è possibile assicurare tale rappresentanza, si designano più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tal caso, i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni;
  • per i corsi di studio nei quali è obbligatorio lo studio di due o più lingue straniere, qualora la/le disciplina/e oggetto di seconda prova scritta sia una/due lingue straniere e la/le stessa/e sia/siano affidata/e al/ai commissario/i interno/i, questi deve/devono essere il/i docente/i della linguale straniera/e  scelta/e dal Ministro con il summenzionato DM n. 37 del 2019. Lo/Gli altro/i commissario/i interno/i deve/devono essere titolari di discipline diverse da quelle assegnate agli esterni.

Domande docenti come commissari esterni

I docenti che non verranno designati come commissari interni avranno l’obbligo o la facoltà ( a seconda la situazione individuale) di presentare domanda in qualità di commissario esterno. La domanda interessa sia i docenti di ruolo che in servizio a tempo determinato.

Il periodo e le modalità per la presentazione della domanda saranno indicati dal Ministero

Ecco i criteri generali finora adottati per la presentazione obbligatoria dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno

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Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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