Come si assegna la lode ad uno studente? Genitori impugnano decisione del Consiglio di classe. Sentenza del TAR

Con un contenzioso dei ricorrenti, in qualità di genitori della figlia hanno impugnato il giudizio espresso dal Consiglio di Classe dell’Istituto scolastico nella parte in cui non gli è stata attribuita la lode. A sostegno del gravame hanno dedotto unico articolato motivo di violazione di legge (artt. 6 e 8 d.l. 62/2017, art 4 c. 3 OM n. 52 del 3.3.2021, legge 107/2015, legge 241/90, d.lgs. 33/2013, artt. 3 e 97 Cost.) e di eccesso di potere sotto diverso profilo (anche per disparità di trattamento con altri alunni beneficiari della lode). Si pronuncia il TAR dell’Emilia Romagna con sentenza del 2/8/22 N. 00630/2022 di cui riportiamo i punti più interessanti.
La questione
E’ materia del contendere la legittimità del giudizio espresso dalla Commissione d’esame di fine primo ciclo anno nella parte in cui non è stata attribuita all’alunna la lode. Lamentano in sintesi i ricorrenti, quali esercenti la potestà genitoriale, la manifesta illogicità ed iniquità del giudizio espresso dall’Istituto scolastico, reo di non aver debitamente considerato l’eccellente carriera scolastica della figlia, oltre che viziato dall’invalidità di alcuni voti di alcuni componenti, unitamente a doglianze di tipo procedimentale.
Come si attribuisce la lode?
Afferma il TAR emiliano che ai sensi dell’art. 18, comma 6, d.lgs. n. 62/2017 in base al quale “La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode… ” emerge che l’onere motivazionale è previsto laddove l’organo esaminatore si determini ad attribuire al candidato la nota di merito e non anche nel caso contrario (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 13 novembre 2019, n. 1892) fermo comunque restando l’assunto dell’ampia discrezionalità dell’organo valutatore.
Cosa può sindacare il giudice amministrativo?
Come è noto in termini generali il giudizio espresso dagli organi scolastici è espressione di discrezionalità tecnica, che il g.a. può sindacare solo per ciò che concerne i profili di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti; rimangono, invece, insindacabili nel merito le valutazioni della capacità di apprendimento e delle competenze acquisite dagli studenti che sono affidate in via esclusiva al personale docente della scuola, così come l’apprezzamento effettuato sulla base di conoscenze tecnico – scientifiche e il giudizio di valore che caratterizza l’attività didattica. Il g.a. è, dunque, istituzionalmente sfornito del potere di sindacare le valutazioni tecnico discrezionali relative all’apprendimento dell’alunno, le quali sono operate dall’autorità amministrativa sulla base di precise cognizioni tecnico – scientifiche e in forza di un giudizio qualitativo di valore che va ad informare di sé l’attività didattica, che non è utilmente replicabile in sede giudiziaria (ex multis T.A.R. Campania Napoli sez. IV, 15 marzo 2022, n.1719; T.A.R. Abruzzo Pescara, 27 luglio 2015, n. 325).
L’assegnazione della lode deve avvenire all’unanimità
Ciò premesso l’assegnazione della lode deve essere assunta all’unanimità ed è ristretta agli studenti che abbiano conseguito un punteggio elevato e con una carriera scolastica eccellente, come prescritto dall’art. 8 c. 8, d.lgs. 62/2017 secondo cui “La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi puo’ essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.”
Rilevano sempre i giudici che se è vero che la motivazione di un atto collegiale, di norma, non può essere sostituita dalle opinioni e dai voti resi dai membri dell’organo, è altrettanto vero che si può ammettere che la motivazione sia ricavabile dalla discussione svoltasi in seno al collegio allorché si riscontrino «elementi univoci», come quando, ad esempio, la volontà maggioritaria del collegio si sia formata su una chiara mozione presentata da taluno dei componenti, sulla quale gli altri abbiano potuto esprimere il proprio giudizio con piena cognizione di causa (Consiglio di Stato, sez. IV, 3 dicembre 1986, n. 823; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 novembre 2008, n. 9749).
Nella fattispecie il giudizio collegiale risulta motivato “per relationem” mediante richiamo al voto contrario espresso dai singoli docenti e sulla base di un percorso argomentativo non manifestamente illogico e come tale non sindacabile dal g.a., a nulla rilevando le censure mosse avverso il singolo voto espresso dalla prof.ssa -OMISSIS- poiché – a prescindere da ogni altra considerazione – il criterio della prova di resistenza trova applicazione anche in materia di funzionamento degli organi collegiali (Consiglio di Stato sez. V, 1 dicembre 1993, n.1224) dal momento che nel caso di specie l’ipotetica invalidità di tale voto non inciderebbe sulla mancanza della richiesta unanimità per la concessione della lode.
Sussiste ampia discrezionalità nell’attribuzione della lode
In considerazione poi dell’ampia discrezionalità nell’attribuzione della lode non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché l’eventuale non corretta valutazione di altri alunni indicati dai ricorrenti non influisce sulla legittimità intrinseca del giudizio espresso nei confronti dell’interessato.