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Come assegnare le ore di sostegno, i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza

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Una interessante sentenza, del  T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 23-02-2021) 24-02-2021, n. 2270 , ricostruisce in diritto, richiamando precedenti importanti, quali debbano essere i principi e le modalità da seguire in materia di assegnazione delle ore di sostegno, ponendo forse la parola fine ad interpretazioni spesso errate in materia

Come si articola il procedimento?

a) il G.L.O.H. elabora i P.E.I. all’interno dei singoli Istituti scolastici, al termine delle fasi procedimentali previste dall’art. 12, comma 5, della L. n. 104 del 1992;
b) il dirigente scolastico trasmette le relative risultanze agli Uffici scolastici;
c) gli Uffici scolastici, a seguito dell’acquisizione dei dati, devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle proposte, salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di riscontri oggettivi (è questo il caso, ad esempio, di errori materiali, ovvero del fatto che singoli alunni non siano più iscritti presso un dato istituto, perché trasferitisi altrove);
d) il dirigente scolastico – tranne i casi in cui prenda atto della correzione di errori materiali o delle circostanze ostative, specificamente e motivatamente individuate dagli Uffici scolastici – deve attribuire a ciascun diversamente abile un numero di ore di sostegno corrispondente a quello oggetto della singola proposta del G.L.O.H, dalla quale non si può discostare;
e) pertanto, i procedimenti riguardanti gli alunni disabili si devono concludere con gli atti del dirigente scolastico di attribuzione delle ore di sostegno, in conformità alle risultanze del G.L.O.H”

Se gli Uffici hanno assegnato un numero di insegnanti inferiore?

“Qualora gli Uffici scolastici abbiano assegnato un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quello necessario per assegnare in concreto le ore di sostegno attribuite doverosamente dal dirigente scolastico in conformità alle “proposte” del G.L.O.H.

In tal caso, il dirigente scolastico stesso:

  •  deve segnalare agli Uffici scolastici tale circostanza, affinché questi assegnino senza indugio gli ulteriori insegnanti di sostegno che risultino necessari, e ciò con il supporto del Ministero dell’economia e delle finanze, anch’esso tenuto a dare esecuzione agli atti del dirigente scolastico che abbiano concluso i procedimenti riguardanti i singoli alunni disabili, sulla base delle “proposte” del G.L.H.O.;
  • qualora risulti la notifica di un ricorso, proposto al giudice civile o al giudice amministrativo, col quale sia lamentata la mancata fruizione delle ore di sostegno formalmente attribuite, a causa dell’insufficienza delle risorse rese disponibili dagli Uffici scolastici o dal Ministero dell’economia e delle finanze, deve trasmettere una relazione alla competente Procura della Corte dei Conti, per le valutazioni di sua competenza;
    non può che affrontare la situazione venutasi a verificare suo malgrado contra legem, e redistribuire provvisoriamente le ore di sostegno, in attesa che siano rese disponibili dall’Ufficio regionale tutte le necessarie risorse”.

È il PEI che determina l’attribuzione delle ore di sostegno

Concludono i giudici ricordando che  è solo il PEI “quello che effettua la sintesi e determina l’attribuzione delle ore di sostegno da attribuire all’alunno. (…)È poi da rilevare che, in materia di assegnazione delle ore di sostegno all’alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l’assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave; esso inoltre non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393)”.

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