Comandi e distacchi personale scolastico, Avvocatura dello Stato: si alle proroghe, no a nuovi provvedimenti eccetto alcuni casi

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Il 9 agosto u.s., il Miur ha pubblicato la nota n. 2760, avente per oggetto "Comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione del personale comandato presso le pubbliche amministrazioni", con la quale ha trasmesso il parere dell'Avvocatura dello Stato, al fine di fornire indicazioni in merito alle proroghe dei comandi, se finalizzate all'avvio e allo svolgimento delle procedure di mobilità intercompartimentale. 

Il 9 agosto u.s., il Miur ha pubblicato la nota n. 2760, avente per oggetto "Comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione del personale comandato presso le pubbliche amministrazioni", con la quale ha trasmesso il parere dell'Avvocatura dello Stato, al fine di fornire indicazioni in merito alle proroghe dei comandi, se finalizzate all'avvio e allo svolgimento delle procedure di mobilità intercompartimentale. 

Il parere è stato espresso in seguito alle diverse richieste ricevute da parte della Presidenza del consiglio dei Ministri e di altre Amministrazioni centrali e periferiche, volte ad ottenere anche per il prossimo a.s. il comando, distacco o l'utilizzazione del personale scolastico e, successivamente, il passaggio definitivo presso l'amministrazione in cui si è comandati o distaccati, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 133 della legge n. 107/2015:

Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data  di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un  provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, puo' transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli  dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione  medesima e nel limite delle facolta' assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'Avvocatura dello Stato nel suddetto parere procede ad una disamina della normativa in materia, sostenendo che vi sono due norme in "potenziale apparente contrasto tra loro": l'art. 1 comma 133 della legge n.107/2015 e l'art. 1 comma 425 della legge n.190/2014. La prima prevede, come suddetto, la possibilità per il personale scolastico di transitare presso le amministrazioni in cui sono comandati, distaccati o utilizzati, mentre la seconda impone il divieto a tutte le Amministrazioni di effettuare assunzioni a tempo indeterminato sino al completamento della mobilità del personale delle Province. A ciò si aggiunga quello che prevede l'articolo 1 comma 430 della citata legge 190/2014, ossia il divieto di posizioni di comando per il personale scolastico al fine di garantire la continuità didattica.

L'Avvocatura dello Stato, riguardo a quest'ultimo divieto, fa notare che quanto predisposto dalla legge n. 107/2015 riguarda personale docente distaccato da anni o decenni, per cui la continuità didattica in tal caso non sarebbe intaccata, al contrario si danneggerebbero le Amministrazioni presso cui tale personale è stato sinora distaccato. Tale personale, tuttavia, non potrà essere assunto nelle Amministrazioni, in cui è stato comandato o distaccato, sino al completamento della procedura di mobilità del personale proveniente dalle Province.

L'Avvocatura dello Stato, in conclusione, ritiene possibile la proroga dei comandi e distacchi del personale scolastico, mentre per il transito definitivo bisogna aspettare la conclusione della mobilità del personale delle Province.

Quanto ai nuovi comandi, l'Avvocatura sostiene che il divieto, sempre per il personale scolastico, non dovrebbe valere per la Corte Costituzionale, la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La nota

Il parere dell'Avvocatura

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