Collaboratrice scolastica ricorre per la ricostruzione di carriera che non tiene conto per intero dei 10 anni di supplenze. Anief: risarcita con 2.200 euro
L’anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo è giusto che venga considerata per intero, ai fini giuridici ed economici: di conseguenza l’amministrazione scolastica è tenuta alla corresponsione delle differenze retributive.
A sostenerlo, con sentenza esemplare, è stato il Tribunale di Nocera inferiore, sezione Lavoro, nell’esaminare il caso di una collaboratrice scolastica che per oltre dieci anni ha lavorato come collaboratrice scolastica con contratti a tempo determinato prima di essere stata assunta in ruolo il 1° settembre 2011: la lavoratrice si è accorta che, come accade con tutti i precari con oltre quattro anni di supplenze, “nel decreto di ricostruzione di carriera, non gli era stato valutato integralmente il servizio pre-ruolo”. A quel punto, la donna, difesa dai legali dell’Anief, si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata in data 12.12.2022, ed ha chiesto giustizia, ottenendo il riconoscimento pieno degli anni pre-ruolo, oltre che 2.172,28 euro e “accessori”, in qualità di “differenze retributive spettanti alla parte ricorrente in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio”.
Tra le motivazioni espresse dal giudice di Nocera inferiore, emerge la chiara discriminazione che l’amministrazione ha prodotto verso la lavoratrice poiché “l’abbattimento” del servizio “opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data. Accertato questo, il giudice ha deciso che “l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”. Una circostanza dovuta anche al fatto, non sfuggito alla Cassazione, che negli ultimi anni “le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza” che i lavoratori siano stati stabilizzati con ritardo. Infine, nella sentenza emessa in terra campana viene fatto osservare che “l’anzianità di servizio del lavoratore subordinato non è suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella dei diritti che su di essa si fondano, con la conseguenza che essa può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, è fiducioso per la piega decisamente positiva che stanno prendendo le causa approntate dal sindacato per “le ricostruzioni di carriera ‘macchiate’ da questi errori di conteggio sul servizio pre-ruolo. Il parere dei giudici europei e dalla Cassazione sta prendendo il sopravvento: il precariato non ha un valore diverso rispetto al servizio di chi è in ruolo. Vale per i docenti, ma anche gli amministrativi e i collaboratori scolastici supplenti, come tutto il personale Ata non di ruolo: per farlo devono solo ricorrere in tribunale con i legali Anief, così da vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia stipendiale maggiore. Per avere contezza di quanto andranno a recuperare possono utilizzare il calcolatore gratuito on line messo a disposizione dall’Anief”