Collaboratrice scolastica fa ricorso al giudice di Modena per la ricostruzione di carriera priva di tutto il periodo di precariato: recupera 1.400 euro più interessi più l’incremento di stipendio
Il periodo di precariato incide totalmente sulla ricostruzione di carriera e sulla collocazione nelle fasce stipendiali. Anche del personale Ata.
Ad una collaboratrice scolastica assunta a tempo indeterminato nel settembre del 2016, che ha presentato ricorso con Anief, il giudice del lavoro di Modena ha riconosciuto per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato alle dipendenze dell’amministrazione convenuta durante i periodi di servizio pre-ruolo, in misura corrispondente ad anni 4, mesi 1, giorni 18; ha quindi condannato l’amministrazione alla ricostruzione, ai fini giuridici ed economici e mediante applicazione in una fascia stipendiale più alta in virtù del “riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pre-ruolo prestata dalla parte ricorrente”, ed anche a “corrispondere a parte ricorrente la somma capitale di € 1.398,96. Oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data del dovuto sino al saldo effettivo”. Il ricorso è nato a seguito di una ricostruzione di carriera, del 2018, nella quale l’amministrazione non aveva considerato l’intero periodo di precariato.
Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief: “Continua la nostra opera di recupero delle somme e gli scatti stipendiali negati, assieme all’anzianità previdenziale. Vale per tutto il personale della scuola che ha svolto supplenze, di qualsiasi genere. È sempre possibile ricorrere in tribunale con i legali Anief, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia stipendiale più alta. Ogni docente e Ata può verificarlo utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione dal nostro sindacato autonomo”
Il giudice ha rilevato che la “parte ricorrente, assunta con plurimi contratti a termine sino al termine delle attività didattiche previste per ciascun anno di riferimento, ha svolto le attività dei lavoratori di ruolo (sostituiti per le temporanee esigenze di volta in volta presentatesi), rispetto ai quali, con particolare riguardo ai rapporti a termine prossimi ai 12 mesi, l’abbattimento di un terzo dei servizi prestati oltre il terzo anno è particolarmente penalizzante (v. anche Corte di Appello di Torino sez lav. Sent. N. 840/17).
Nella sentenza si esplicita che “l’impugnato decreto di ricostruzione carriera non ha correttamente valorizzato (per l’avvenuta applicazione in concreto della clausola limitativa di cui all’art. 579 D. Lgs. 297/1994) la pregressa anzianità di servizio maturata dalla ricorrente in esecuzione dei vari contratti a tempo determinato dipanatisi nel tempo, deve ritenersi che costei abbia subito una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE. Clausola alla stregua della quale deve affermarsi il diritto della medesima al riconoscimento ad ogni effetto dell’intero servizio effettivo pre-ruolo prestato, nel corso del quale ha espletato le stesse mansioni poi svolte una volta assunta a tempo indeterminato, sussistendo tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l’art 569 del d.lvo 297/1994 in ragione del suo contrasto con la normativa europea”.
“In definitiva quindi si accerta il diritto per parte ricorrente al riconoscimento, per intero e ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell’Amministrazione convenuta durante i periodi di servizio pre-ruolo (in misura pari ad anni 4, mesi 1 e giorni 18). Con conseguente condanna ex art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001 di parte resistente alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pre-ruolo prestata dalla parte ricorrente”. Pertanto, il giudice procede con la “condanna della Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso di svolgimento del cd. servizio pre ruolo”. Sempre il giudice ha riscontrato che la collaboratrice scolastica ha “subito una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE. Clausola alla stregua della quale deve affermarsi il diritto della medesima al riconoscimento ad ogni effetto dell’intero servizio effettivo pre-ruolo prestato, nel corso del quale ha espletato le stesse mansioni poi svolte una volta assunta a tempo indeterminato”.
In conclusione, “il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell’amministrazione convenuta durante i periodi di servizio pre-ruolo, in misura corrispondente ad anni 4, mesi 1, giorni 18; condanna ex art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001 parte resistente, in persona del Ministro pro tempore, alla ricostruzione, ai fini giuridici ed economici e mediante applicazione delle fasce stipendiali CCNL di comparto scuola 23.1.2009, della carriera di parte ricorrente in conformità al predetto riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pre-ruolo prestata dalla parte ricorrente; condanna ex art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001 parte resistente, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere a parte ricorrente la somma capitale di € 1.398,96. Oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data del dovuto sino al saldo effettivo; condanna parte resistente, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 900,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Oltre spese di contributo unificato”.