Collaboratori scolastici ATA Pnrr e Agenda Sud, si computa anche il periodo dal 16 aprile. Emendamento approvato

Passa l’atteso emendamento che permette di computare anche il servizio dal 16 aprile fino all’effettiva stipula del contratto dei collaboratori scolastici Pnrr e Agenda Sud assunti fino al 15 aprile e poi prorogati con il decreto Coesione dai primi di maggio.
Lo ha annunciato la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo: “Un’altra promessa mantenuta” ha commentato Bucalo.
“Lo aspettavamo, lo abbiamo suggerito noi di Anief” ha detto Pacifico, presidente nazionale del sindacato.
“Appena approvato, in commissione Bilancio al Senato, l’emendamento della Lega a mia prima firma, con il quale si anticipa la decorrenza giuridica del provvedimento entrato in vigore l’8 maggio, con cui abbiamo prorogato fino al 15 giugno gli incarichi temporanei del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Grazie a questo provvedimento, non solo consentiamo a tanti lavorativi di continuare a svolgere il loro lavoro prezioso per tutta la comunità scolastica fino alla fine dell’anno scolastico, ma gli garantiamo la continuità del servizio prestato ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie. Altra promessa mantenuta”. Dichiara il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama e primo firmatario dell’emendamento.
Il testo dell’emendamento
Il testo dell’emendamento nel decreto Coesione:
“Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l’anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l’effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo“.
Conseguentemente, con riferimento alle istanze riferite ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA 2024/2025, lo scioglimento della riserva e l’acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui all’articolo 29, comma 4, del presente decreto legge sono valutati alla data di entrata in vigore della presente disposizione“.