Collaboratori dirigente scolastico, sino al 10% dell’organico ma se ne possono pagare soltanto due
Collaboratori: nell’ambito dell’organico dell’autonomia è possibile individuare sino al 10% di docenti che coadiuvano il dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico; quanti possono essere retribuiti?
FIS confluisce nel Fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa
L’articolo 40 del CCNL 2016/18 ha istituito il Fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa, in cui confluiscono risorse con differenti destinazioni. Nello specifico, confluiscono nel Fondo Unico le seguenti risorse:
- il Fondo per l’Istituzione Scolastica;
- le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
- le risorse destinate alle funzioni strumentali al PTOF;
- le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
- le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
- le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- le risorse di cui all’articolo 1, comma 126, delle legge 107/2015, fermo restando la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;
- le risorse di cui all’articolo 1, comma 592, della legge n. 205/2017.
Compensi collaboratori dirigente
Nell’articolo 40, comma 4, del Contratto 2016/18, inoltre, leggiamo che il Fondo Unico resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità: a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007; […].
Nel citato articolo 88 è previsto che con le risorse del Fondo di Istituto sono retribuiti i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.
Il dirigente, dunque, con il Fondo di istituto, può retribuire al massimo due docenti.
Come retribuire gli eventuali altri collaboratori?
Quanto agli eventuali altri collaboratori (oltre ai 2 pagati con FIS) individuati dal dirigente, così leggiamo nell’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015:
Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico
dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività
di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.
Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Stando al combinato disposto del succitato comma e dell’articolo 88, comma 2 lettera f), del CCNL 2007, possono essere retribuiti soltanto due collaboratori del dirigente, mentre per gli ulteriori docenti che lo coadiuvano non sono previsti compensi.
Abbiamo parlato dei casi in cui può essere concesso l'”esonero” dal’insegnamento in Collaboratori dirigenti scolastici, quando possono essere esonerati dall’insegnamento