Collaboratori del Dirigente scolastico possono abbandonare l’incarico nel corso dell’anno scolastico?

WhatsApp
Telegram

Ci arriva in redazione una casistica interessante vista anche l’oggettiva rara ricorrenza: “I due collaboratori del dirigente si sono dimessi. All’inizio dell’anno essi non sono stati assegnati alle classi ma ad attività di supporto all’organizzazione scolastica. Il Ds può rifiutare le dimissioni? Il DS può affidare mansioni organizzative e non di natura didattica, tra l’altro senza il consenso del docente?” Andiamo con ordine partendo dal nucleo fondamentale della questione: la Delega.

Premessa introduttiva

Delega – Definizione

La delega rappresenta un atto organizzativo interno all’istituzione scolastica, con il quale un soggetto a ciò abilitato (Delegante, principalmente il Dirigente scolastico) – in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi – trasferisce ad un altro soggetto (Delegato, DSGA o docenti) doveri originariamente gravanti su di lui.

Il dirigente scolastico e l’istituto della delega – Normativa

Secondo il quadro normativo vigente, il Dirigente scolastico può ricorrere legittimamente all’istituto della delega. Basti citare in proposito:

  • l’art. 25, comma 5, del D.lgs. 165/2001, il quale prevede che: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti…”;
  • l’art. 17 del D.lgs. 165/2001: “i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica l’art. 2103 c.c.”;
  • l’art. 1, comma 83, della legge 107/2015, che recita: “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.(in questo caso si parla di coadiutori ai quali, nella maggior parte dei casi, vengono delegati specifici compiti).

Tipologie di delega: di funzione e di firma

Le disposizione legislative in materia di delega sono relativamente poche e hanno, in buona sostanza, recepito alcuni princìpi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Si può constatare l’esistenza di due tipologie di delega:

  • delega di funzione, disposizione con la quale il dirigente trasferisce al delegato l’onere di svolgere una funzione (originariamente attribuita al DS) e connesse responsabilità. Rimane però in capo al Preside, l’obbligo di vigilanza e controllo sull’operato del delegato;
  • delega di firma disposizione con la quale il dirigente non trasferisce le responsabilità al delegato, ma il mero compito di firmare atti per snellire l’attività amministrativa. (Antonello Giannelli, 2019)

La delega di funzioni – Il dirigente deve vigilare l’operato del delegato

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  • che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

È possibile rifiutare la delega

Nell’art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, il legislatore “ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega ‘sia accettata dal delegato per iscritto’, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa. Non c’è l’obbligo di accoglimento della delega di funzioni da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro: il soggetto delegato può rifiutare la delega.

Le risposte ai quesiti iniziali

Il DS può affidare solo mansioni organizzative e non di natura didattica?

Si. L’articolo 28 del Contratto 2016/18, integrando quanto previsto dal CCNL 2007 prevede che l’orario dei docenti può essere destinato in tutto o in parte ad attività di potenziamento e ad attività organizzative. Lo stesso articolo indica la condizione affinché sia possibile destinare l’orario dei docenti alle suddette attività:

  • la copertura piena ed integrale dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico.

Una volta coperto l’orario di insegnamento, dunque, le eventuali ore rimanenti, come detto sopra, possono essere destinate alle attività di potenziamento e a quelle organizzative.

“Esoneri”

(NB: Utilizziamo il termine esonero per ragioni dettate dall’uso, considerato che l’istituto dell’esonero non esiste più, almeno come lo conoscevamo)

Alla luce di quanto detto sopra, ossia che l’orario dei docenti può essere destinato in tutto o in parte ad attività organizzative, fermo restando la copertura integrale delle ore di insegnamento, è possibile esonerare in tutto o in parte i collaboratori del dirigente scolastico qualora nell’istituzione scolastica vi siano uno o più posti di potenziamento.

Delega con funzioni di collaboratore 1 e 2. Necessario il consenso dei docenti

I docenti individuati dal Dirigente scolastico come i due principali collaboratori, art 88 CCNL, devono mostrarsi interessati e di conseguenza offrire la loro disponibilità. In nessun caso il datore di lavoro può assegnare compiti così specifici e articolati ai fini dell’organizzazione scolastica, senza il consenso degli interessati. Prima di tutto per una questione normativa e in secondo luogo perché il clima collaborativo all’interno dell’istituzione scolastica verrebbe meno.

Dimissioni dei collaboratori durante l’anno. Il Dirigente scolastico può rifiutarle?

Dipende. Può essere utile riportare le varie casistiche sotto forma di clausole/condizioni all’interno dell’atto di delega. Ad esempio: “Le dimissioni non saranno accettate a meno che di oggettivi impedimenti, fornendo congruo preavviso, producendo una motivazione adeguata etc…”.

Inoltre può essere utile introdurre la questione inerente le eventuali dimissioni dagli incarichi per oggettivo impedimento, in sede di confronto nella contrattazione integrativa di istituto.

In definitiva non esistono regole giuridiche o modelli comportamentali oggettivi da seguire; occorre fare riferimento al buon senso ed ai principi generali di correttezza e buona fede nei rapporti reciproci tra chi conferisce la delega ed il destinatario dello stessa.

Il dirigente scolastico non ha nessun giovamento a trattenere con insistenza il proprio docente nello svolgimento dei compiti delegati. Può sicuramente esercitare un’importante attività di moral suasion per spingere il collaboratore a ripensarci quindi revocare le proprie dimissioni; in caso di non riuscita in tale intento è opportuno sostituire e conferire la delega ad altro insegnante per ripristinare nell’immediato quel necessario clima di cooperazione e partecipazione fondamentale nell’approccio organizzativo e amministrativo dell’istituzione scolastica.

Lo staff del Dirigente Scolastico: da chi è composto, quali i compiti

Collaboratori dirigenti scolastici, quando possono essere esonerati dall’insegnamento

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri