Collaboratori del dirigente scolastico, scuole in reggenza: in arrivo esonero e semi esonero per attività amministrative e organizzative

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Riunione al Ministero dell’Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e i sindacati dei dirigenti scolastici in merito alla bozza del decreto ministeriale previsto dal comma 83-bis della legge 107/2015, introdotto dall’art. 45, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.  

La disposizione citata prevede: «Dall’anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all’Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa».

In ottemperanza alla disposizione normativa, in base alla bozza del decreto, segnala l’ANP, le istituzioni scolastiche destinatarie dell’esonero o dei due semiesoneri saranno individuate dagli Uffici scolastici regionali tra quelle in reggenza, “nei limiti dei contingenti attribuiti […] previa richiesta dei dirigenti scolastici reggenti”, “sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità: a. maggior numero di classi attivate presso le istituzioni scolastiche richiedenti; b. maggiore fascia di complessità attribuita, ai sensi della normativa vigente, alle istituzioni scolastiche richiedenti, per l’anno scolastico di riferimento”.

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