Collaboratori dei dirigenti di scuola in reggenza, potranno avere esonero o semiesonero. Come funziona

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Approvato ieri il maxiemendamento al PNNR che contiene anche una importante riforma della scuola che modifica il nuovo sistema di reclutamento e la formazione dei docenti in servizio. Tra le modifiche anche importanti novità per i collaboratori del dirigente scolastico.
Nel testo dell’emendamento 45.2, con prima firma l’Onorevole Nencini, viene affrontata la delicata questione dell’esonero dei collaboratori del Dirigente scolastico.

Sarà possibile per i Dirigenti richiedere un esonero o due semiesoneri dall’insegnamento tra i docenti per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.

Si tratta di attività previste dall’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 170, dove si legge che il DS “può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica”.

1-bis. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente: “83-bis. Dall’anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al successivo periodo possono altresì chiedere all’Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell’articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell’esonero o il semi esonero dall’insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato dal presente comma, parametri, criteri e modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e nel limite di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Riforma reclutamento e formazione docenti: stop concorsi a crocette, 60 CFU per l’abilitazione, premi per i docenti più formati SCARICA IL TESTO

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