Docente “vicario” che sostituisce il Dirigente Scolastico: la Cassazione dice sì all’indennità di direzione

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 14882 depositata il 13 luglio 2020, cercando di fare ordine nel groviglio normativo di leggi e contratti collettivi, ha affermato che l’indennità di direzione, nella fattispecie riconosciuta a una donna sia in relazione all’incarico di collaboratore vicario del Dirigente scolastico che con riferimento alla sostituzione del Dirigente nel periodo di assenza per infortunio, è ancora vigente e disciplinata dall’art. 21 del c.c.n.l. scuola dell’anno 1999 e dall’art. 33 del c.c.n.l. del comparto scuola.
La vicenda. Una donna aveva avuto ragione nei primi due gradi di giudizio nei confronti del MIUR, con condanna dell’amministrazione a corrisponderle la somma di € 25.984,99 a titolo di indennità per mansioni superiori ed indennità di direzione (ai sensi degli artt. 69 del c.c.n.l. 4 agosto 1995, 21 c.c.n.l. 26 maggio 1999 e 33 c.c.n.l. 31 agosto 1999) in relazione all’incarico di collaboratore vicario del Dirigente scolastico per l’anno 2009/2010 ed alla sostituzione del dirigente nel periodo di assenza per infortunio del 15 dicembre 2009-30 giugno 2010. Il giudice di appello ha accertato che, diversamente da quanto sostenuto dal MIUR, l’art. 21 comma 2 del c.c.n.l. del 1999, che prevede l’erogazione al sostituto del capo d’istituto o del reggente assente o impedito, di una indennità di direzione, è rimasto in vigore per effetto del richiamo operato dall’art. 33 del c.c.n.l. del 1999 che nel richiamarne il contenuto ne determina la misura.
Il ricorso del Miur. Il MIUR ha adito la Corte di cassazione lamentando che:
- l’indennità di direzione è un’indennità accessoria mensile prevista per i capi di istituto, i direttori di conservatorio e di accademie, i presidi incaricati, i vice rettori e vice direttori di istituti educativi, vicari o altri docenti che sostituiscono il dirigente, docente vicario delle scuole date in reggenza,
- tale indennità è erogata al vicario della stessa scuola affidata in reggenza nella misura del 50%,
- dal gennaio 2001 l’indennità di direzione non è più erogata ai dirigenti scolastici che non ricadono più nel comparto scuola ma nel Contratto area V della dirigenza scolastica, ritenendo che al docente collaboratore del dirigente scolastico vicario che sostituisca quest’ultimo in sua assenza o impedimento, spetta solo l’indennità di funzioni superiori,
- l’indennità di direzione è riconosciuta solo ai docenti incaricati della presidenza,
- per effetto delle modifiche apportate dall’art. 146 comma 1 lett. g) n. 7 del ccnI del 29.11.2007 resta in vigore, dell’art. 21 del c.c.n.l. del 1999, solo il comma 1 mentre il comma 2, che disciplinava il pagamento dell’indennità di direzione ai dipendenti che sostituiscano il capo di istituto assente, spetta solo l’indennità di funzioni superiori,
- il richiamo all’art. 21 comma 2, contenuto nell’art. 33 comma 4 del c.c.n.l. del 1999, è venuto meno per i collaboratori vicari del dirigente scolastico atteso che l’indennità di direzione è riservata, nella misura precisata dalla disposizione del comma 2 dell’art. 21, ai soli docenti incaricati della presidenza.
L’indennità di direzione è ancora vigente. La Cassazione, nel rigettare la tesi del Miur, ha affermato che l’indennità di direzione (nella specie riconosciuta dai giudici di merito sia in relazione all’incarico di collaboratore vicario del Dirigente scolastico che con riferimento alla sostituzione del Dirigente nel periodo di assenza per infortunio) è disciplinata dall’art. 21 del c.c.n.l. scuola dell’anno 1999 e dall’art. 33 del c.c.n.l. del comparto scuola. In particolare, con l’art. 146 del c.c.n.l. del 2007 si è disposto che fanno eccezione all’abrogazione generale le norme collettive indicate dallo stesso art. 146 e quelle richiamate nel testo del c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola. L’art. 146 del c.c.n.l. del 2007, al n. 7, prevede che restino in vigore “ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del c.c.n.l. 4 agosto 1995, l’art. 21, comma 1, del c.c.n.l. 26 maggio 1999 e l’art. 33 c.c.n.l. 31 agosto 1999 (…)”. Il Miur ha sostenuto che la mancata menzione, tra le norme ancora vigenti, dell’art. 21 comma 2 del c.c.n.l. del 1995 col quale era stata estesa l’indennità di direzione ai docenti chiamati a sostituire i dirigenti scolastici, avrebbe dovuto convincere della intervenuta abrogazione della disposizione che legittimava l’erogazione. La Cassazione ha invece rilevato che la Corte territoriale è pervenuta al convincimento che l’indennità in questione, pur dopo la sottoscrizione del c.c.n.l. del 2007, era ancora dovuta sul rilievo che il fondamento andava ricercato nel tenore testuale dell’art. 33 del c.c.n.l. del comparto scuola del 1999, elencato tra le norme ancora vigenti dall’art. 146 c.c.n.l. del 2007, il quale, con un rinvio letterale all’art. 21 comma 2, include tra le disposizioni ancora vigenti anche tale ultima norma.