Collaboratore scolastico, obblighi di vigilanza. Responsabile anche fuori da orario scolastico? Sentenze

La giurisprudenza, in un primo momento, non tendeva ad ammettere il personale ausiliario nel novero degli insegnanti, nella misura in cui questo non esercitasse una sorveglianza sugli alunni.
Si è così ritenuto che collaboratori, personale tecnico-amministrativo, custodi, bibliotecari, infermieri che non svolgessero attività di sorveglianza, non potevano essere assoggettati alla responsabilità degli insegnanti prevista dall’art. 2048 c.c. Tuttavia, a seguito delle modifiche normative introdotte nei CCNL, anche il personale ATA risulta incardinato nel regime di vigilanza della scuola.
La vigilanza secondo la giurisprudenza meno recente. In un primo momento la giurisprudenza era oscillante, nel senso che, a seconda delle particolarità del caso, aveva proteso per il riconoscimento o meno dell’obbligo di vigilanza in capo al bidello:
- la Corte dei conti, nella pronuncia del 1° giugno 1987, n. 542, aveva riconosciuto la responsabilità del docente, nonostante avesse affidato la classe al bidello. In particolare, l’assenza, anche momentanea, dell’insegnante, al momento in cui si verifica un illecito, sia che esso sia avvenuto in aula, sia che esso sia avvenuto durante il tempo della ricreazione, costituisce un comportamento gravemente negligente, che costituisce fonte di responsabilità, sempre che esso sia causalmente collegato all’evento dannoso. Aveva così giudicato responsabile il docente, che per partecipare ai consigli di classe aveva affidato la scolaresca ad un bidello.
- La Corte d’Appello di Roma, il 14 novembre 1988 aveva chiarito che le mansioni dei bidelli, quali emergono dalla normativa sul personale non insegnante statale di ogni ordine di scuola, sono mansioni di pulizia, piccola manutenzione, vigilanza e custodia dei locali della scuola, e si estendono alla vigilanza degli alunni solo se affidati in caso di particolare necessità alla loro sorveglianza. Pertanto, qualora non ricorra l’ipotesi di tale affidamento, il bidello non può ritenersi responsabile del sinistro occorso ad un alunno durante l’orario delle lezioni. Nella specie, un bambino, lungo il percorso tra l’infermeria e la propria aula, era caduto accidentalmente dalle scale, riportando gravi lesioni.
- Sempre prima degli anni ‘90, si era preso atto che l’istituzione scolastica avesse superato la concezione individuale della responsabilità dell’insegnante per passare ad una gestione complessa organizzata a cui si affiancavano ruoli amministrativi apicali. Quindi, la scuola identificava non solo un luogo in cui gli insegnanti prestavano la propria attività di educatori e dovessero vigilare sugli alunni. Oltre, ovviamente, agli educatori dipendenti di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, venivano ricompresi nella nozione di “precettore”, finanche gli istruttori di guida, i catechisti, gli insegnanti di doposcuola, gli istruttori di attività sportive (Cass. 27 marzo 1984, n. 2027, nonché Cass. 27 febbraio 1979, n. 1293). Al contrario, altre figure quali i bidelli, il personale tecnico-amministrativo, custodi, bibliotecari, infermieri che non svolgevano attività di sorveglianza, secondo la normativa all’epoca vigente, quindi non potevano essere assoggettati alla responsabilità degli insegnanti, bensì potevano rappresentare “indice” di responsabilità della scuola che rispondeva, indirettamente, per il danno cagionato dai propri dipendenti.
La “svolta” normativa a decorrere dal 1995. In epoca successiva, alcuni provvedimenti normativi, come la Tabella A introdotta dal CCNL 4.8.95 e modificata dal CCNL 26.5.99, come pure il CCNL 2006/2009, precisarono ulteriormente i compiti dei collaboratori in questione, ricomprendendovi la vigilanza sugli alunni, inclusa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e nei casi di particolare necessità, quale l’assenza momentanea dell’insegnante.
La Cassazione nel 2016. Ai fini dell’inquadramento della responsabilità dei collaboratori scolastici, appare significativa la pronuncia della Cassazione (19 luglio 2016, n. 14701) dove si è affermato che la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, a condizione che l’alunno si trovi soggetto alla vigilanza del personale scolastico (nella specie, un collaboratore scolastico), in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l’adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti (come i bidelli), delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola (ove, ad esempio, ne sia consentito l’ingresso anticipato) e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici. Tale vicenda ha rappresentato l’occasione per stilare una sorta di vademecum per orientare gli operatori, scolastici e del diritto, per le ipotesi in cui l’incidente si verifichi al di fuori dall’orario scolastico: il caso di specie riguardava un minore che, prima che squillasse la campanella che segnava l’inizio delle lezioni, era stato spinto da alcuni compagni mentre percorreva il corridoio che portava alla sua classe, cadendo a terra e subendo la rottura parziale di due denti. I primi due giudici avevano ritenuto che non sussistesse la responsabilità dell’istituto e del MIUR, in quanto l’evento dannoso era avvenuto prima dell’inizio delle lezioni. I genitori del minore si rivolgono alla Corte di Cassazione.
Il dovere di vigilanza del collaboratore sussiste anche al di fuori dell’orario scolastico? Nella stessa occasione i giudici della Cassazione hanno esaminato l’aspetto relativo all’estensione della responsabilità finanche agli eventi dannosi accaduti fuori dall’orario di lezioni, in considerazione del dovere di diligenza e di vigilanza che grava sui precettori. Tale dovere riguarderebbe tutte le manifestazioni connesse alla prestazione scolastica e si estenderebbe all’intero periodo in cui l’allievo si trovi legittimamente nell’ambito dell’istituto scolastico. Per l’effetto, nelle ipotesi ove risulti concesso di sostare dopo la fine delle lezioni o, come nell’ipotesi in esame, di introdursi nel complesso prima del suono della campanella, in caso di danno si riscontrerebbe la responsabilità per la condotta negligente del personale scolastico: l’allievo si stava dirigendo nella sua classe in presenza dei bidelli, sui quali gravava quindi l’obbligo di vigilanza. Per la Corte, quindi “la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’è del personale addetto proprio al controllo (collaboratori scolastici) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi”.