Collaboratore scolastico, diploma mai conseguito? Deve restituire il 50% degli stipendi e contributi

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Il caso in commento riguarda un pronunciamento della Corte dei Conti chiamata a decidere sulla responsabilità amministrativa di un collaboratore scolastico conseguente all’indebito ottenimento di contratto di lavoro per l’effetto di false dichiarazioni in merito al possesso di un diploma, mai conseguito, e di titoli di servizio quale collaboratore scolastico non corrispondenti al vero. In relazione ai fatti contestati, il  convenuto è stato rinviato a giudizio su richiesta della Procura della Repubblica e con successiva sentenza i reati contestati venivano dichiarati estinti per il buon esito della messa alla prova dell’imputato. Si pronuncia la Corte dei Conti per la Regione Toscana con sentenza n. 23 / 2023

La consistenza del danno
Il danno conseguente arrecato all’Amministrazione scolastica (precisamente, all’attuale Ministero dell’Istruzione e del Merito) è stato quantificato, secondo la prospettazione della Procura regionale presso questa Sezione, in misura corrispondente al 50% degli oneri sostenuti dal datore di lavoro a titolo di retribuzioni e contributi previdenziali e assistenziali per una prestazione di lavoro illecitamente conseguita in assenza di prescritti requisiti professionali.

Gli elementi tipici della responsabilità amministrativa
La fattispecie all’esame integra gli estremi della responsabilità amministrativa, essendo comprovata, afferma la Corte, la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità erariale segnatamente costituiti da:

a) rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; b) condotta antigiuridica; c) elemento psicologico; d) pregiudizio finanziario pubblico; e) nesso eziologico tra condotta illecita ed evento dannoso.

L’estinzione dei reati non preclude l’utilizzo della documentazione per accertare il danno erariale
Con riferimento, poi, alla condotta antigiuridica, le false dichiarazioni del titolo di studio richiesto per l’inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A. di III fascia e di esperienza professionale pregressa nell’ambito scolastico risultano accertati con un ragionevole livello di attendibilità nell’ambito delle indagini penali, senza che la difesa dell’odierno convenuto abbia fornito – in base al principio della vicinanza della prova – alcun principio di prova in senso contrario.
La successiva estinzione dei reati di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e di truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640 cpv, n. 1, c.p.) conseguente al positivo esito della messa alla prova, conclude la Corte, non preclude l’utilizzabilità della documentazione acquisita nell’ambito delle indagini penali e versata agli atti del presente giudizio, ai fini della valutazione autonoma da parte di questo Collegio – in contraddittorio con la difesa del convenuto – della natura intrinsecamente antigiuridica della condotta del  lavoratore. Pertanto, quanto emerso in sede penale, a prescindere dall’esito del procedimento penale, può essere utilizzato dalla Corte dei Conti per valutare l’eventuale sussistenza di un danno erariale.

Ottenere un contratto di lavoro dichiarando di possedere titoli inesistenti è illecito sanzionabile
Sussistono, per i giudici, inoltre, inequivocabilmente nella fattispecie anche il danno all’Amministrazione scolastica e il nesso di causalità tra la condotta e il danno, in quanto risulta dagli atti come un pregiudizio economico sia stato procurato all’Erario in conseguenza all’indebita percezione da parte del lavoratore degli emolumenti stipendiali, con i relativi benefici previdenziali, per un contratto di lavoro ottenuto illecitamente in mancanza del titolo di studio e di esperienza professionale dichiarata cui è derivata una minore utilità della prestazione per l’Istituto Scolastico.

Il collaboratore scolastico deve avere requisiti minimi per l’esposizione ai contatti con i minori
Infatti, pur trattandosi di una qualifica professionale inferiore – collaboratore scolastico assunto quale supplente dalle graduatorie del personale A.T.A. di terza fascia – lo svolgimento dell’attività all’interno di un Istituto Comprensivo implica l’esposizione del personale ai quotidiani contatti con i minori inseriti nel processo educativo e quindi presuppone, ai fini del suo proficuo svolgimento, il possesso di requisiti culturali minimi derivanti dal titolo di studio prescritto ex lege, oltre ad aumentare di utilità se svolto da persone di maggiore esperienza.

Quindi, per i giudici, anche per il profilo di Collaboratore Scolastico, si devono rispettare i requisiti minimi ex lege per lo svolgimento dell’attività, stante il fatto che si tratta di attività lavorativa che vede il personale essere in contatto quotidiano con minori nel contesto scolastico.

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Pubblicato in ATA

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