Collaboratore scolastico costretto a lasciare la scuola a 66 anni senza ruolo e senza pensione. Miur condannato
L’importanza della sentenza n. 213/2019 pubblicata il 02/07/2019 dal Tribunale di Avezzano può riassumersi con il riconoscimento del diritto della pari dignità del lavoro svolto dai precari e dal personale di ruolo, principio sotteso a ciascuna delle 3 condanne inferte al MIUR.
Il Giudice del lavoro di Avezzano, dr. Antonio Stanislao Fiduccia, ha infatti accolto tutte le richieste formulate dagli avvocati della UIL scuola Salvatore Braghini e Renzo Lancia del foro di Avezzano a tutela di un collaboratore scolastico costretto a cessare il servizio senza vedere mai l’immissione in ruolo, senza progressione economica ed anche senza pensione, in quanto non aveva maturato i 15 anni per conseguire la pensione minima.
Il lavoratore svolgeva per 13 anni mansioni di collaboratore scolastico in diverse scuole della provincia dell’Aquila senza venire mai assunto in ruolo, nonostante i suoi contratti venissero reiterati dall’amministrazione scolastica con nomine al 31 agosto dalla graduatoria permanente.
Giunto all’età di 66 anni e 3 mesi, come previsto dopo l’entrata in vigore della riforma Fornero, veniva cancellato dalla graduatoria provinciale dell’Aquila per raggiunti limiti di età ancorché non avesse maturato i requisiti della pensione minima.
Gli avvocati della Uil decidevano di proporre ricorso al Giudice del lavoro contestando, in primis, il diritto del lavoratore a permanere in servizio fino al 70esimo anno di età, sul presupposto che, benché precario, il dipendente non dovesse essere discriminato rispetto al personale di ruolo in ordine alla possibilità (prevista dal testo unico della scuola soltanto a vantaggio di quest’ultima categoria) di protrarre l’attività lavorativa e, quindi, chiedevano il reinserimento nella rispettiva graduatoria. Di qui la prima condanna.
La sentenza, infatti, confermando una precedente pronuncia in sede cautelare, ingiungeva al Ministero di ripristinare la sua posizione nella Graduatoria ad esaurimento della Provincia di L’Aquila sino al compimento del 70esimo anno di età ovvero fino al conseguimento dell’anzianità contributiva minima di 15 anni.
Ma i legali chiedevano anche di condannare il MIUR per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, in violazione dell’accorso quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva europea 1999/70; domandavano, altresì, lo stesso trattamento retributivo previsto per il personale di ruolo, con l’applicazione della progressione economica legata all’anzianità di servizio, che non era mai stata corrisposta al lavoratore a motivo della sua condizione di precario. In ragione di tali domande, scattava la seconda e terza condanna.
Il Giudice del lavoro avezzanese condannava, infatti, il MIUR al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché alla corresponsione delle differenze retributive e contributive maturate in relazione all’anzianità contributiva computata per intero.
La sentenza – afferma l’avvocato della UIL scuola Salvatore Braghini – recepisce in pieno i principi comunitari, disapplicando la normativa nazionale, allo scopo di rimuovere tutte quelle norme che di fatto determinano una discriminazione tra lavoratori di ruolo e precari. Ciò in quanto la prestazione lavorativa dei lavoratori a termine e di ruolo è identica e non si giustifica affatto, in assenza di ragioni oggettive, un trattamento differenziato”.