Collaboratore scolastico con supplenza breve: quali compiti e mansioni, chi li decide
Attribuzioni di compiti e mansioni al personale collaboratore scolastico supplente breve: proviamo a rispondere a un quesito posto da un collaboratore scolastico, assunto in una scuola su una supplenza breve.
Il quesito
Sono un collaboratore scolastico, mi è stata assegnata una supplenza breve di 18 ore settimanali fino al 31 gennaio, è la mia prima esperienza, vorrei chiedervi delle informazioni in riguardo al piano di lavoro.
A oggi dopo circa 40 giorni di servizio non mi è stato assegnato ancora un piano di lavoro, ogni giorno appena prendo servizio vado dal collaboratore più anziano e lui mi dice su quale piano stare e cosa devo fare.
Mi è capitato più di una volta di sostituire colleghi assenti, informandomi sul web da come ho capito, non avendo un piano di lavoro, se vado a svolgere i lavori di un altro collega non mi è riconosciuto lo straordinario. Potreste darmi delle delucidazioni e spiegarmi cosa fare. Grazie
Il personale ATA in organico di diritto e in organico di fatto della scuola è assegnato ai reparti, ai laboratori e agli uffici in base alle esigenze della scuola.
L’articolazione dei servizi ausiliari deve essere mirata a un’efficace organizzazione dei servizi per ottimizzare i tempi lavorativi, migliorare il clima in cui si opera, improntare il lavoro a una collaborazione sinergica che investa tutto il personale della scuola e assicurare il decoro della scuola.
Tali assegnazioni sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi all’interno delle singole categorie e delle singole aree professionali.
Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare gli orari di servizio, deve comportarsi in modo rispettoso e educato nei confronti di tutta l’utenza, nei confronti dei colleghi, dei docenti, degli alunni e dei superiori.
Per il miglior funzionamento dell’ufficio l’elencazione dei compiti e delle mansioni non rappresenta un’assegnazione rigida e vincolante ma di massima, pertanto in caso di necessità le attività potranno essere svolte dal non assegnatario con priorità per l’unità assegnata allo stesso ambito, area o reparto, senza venire meno all’obbligo individuale di assolvere i propri compiti previsti dal profilo professionale di appartenenza.
Il lavoro affidato ai singoli deve essere portato a termine in maniera efficace ed efficiente.
Il piano delle attività per il personale ATA è formulato, all’inizio di ogni anno scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA
Art. 63 del CCNL SCUOLA
Modalità di articolazione dell’orario di lavoro
1. All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi d’istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, e all’elaborazione del PEI (ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 66 del 2017. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed espletate le procedure di cui all’art. 30, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA.
Perché è importante l’organizzazione del lavoro? Perché la qualifica funzionale rivestita da ogni dipendente specifica il grado di responsabilità e la funzione, ma non anche i compiti che la persona è chiamata a svolgere.
Nel piano delle attività sono contenute le modalità di prestazione dell’orario di lavoro, le turnazioni, i reparti assegnati, i compiti e le mansioni.
Si evidenziano anche le modalità di sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi (due tre giorni) prevedendo ore d’intensificazione e/o di straordinario ai colleghi di reparto e/o del plesso che eseguiranno le sostituzioni.
Spesso nel piano delle attività sono anche definite le attribuzioni delle mansioni aggiuntive o incarichi specifici di ciascun lavoratore.
Sono inoltre definite le modalità di godimento delle ore di straordinario fatte, così da utilizzarle a copertura di eventuali giorni di chiusura prefestiva o durante le sospensioni delle attività didattiche (Natale, Pasqua, mesi estivi).
Fatte queste premesse, nel piano delle attività il DSGA può preventivamente prevedere una flessibilità di assegnazione ai reparti a una o più persone, oppure prevedere la possibilità, all’occorrenza di modificare gli orari e i reparti di lavoro, affinché si possano raggiungere gli obiettivi prefissati.
Per particolari e motivate esigenze d’ufficio potrebbe essere necessario cambiare i turni di servizio con disposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sentito il Dirigente Scolastico, o compiere ore eccedenti che potranno essere retribuite o recuperate, se autorizzate per iscritto dal D.S., anche con riposo compensativo ai sensi dell’art. 54 comma 4 del CCNL 29/11/07.
La descrizione dei compiti e degli orari assegnati pertanto, rappresenta un quadro di riferimento modificabile ogni qualvolta le esigenze di servizio dovessero richiedere delle variazioni.
E veniamo alla domanda del collaboratore scolastico assunto su una supplenza breve.
Il supplente deve richiedere di prendere visione del piano di lavoro
Innanzitutto è opportuno chiarire che l’attribuzione di una supplenza breve è la conseguenza di un’assenza per un periodo superiore a sette giorni di un titolare o di un altro supplente.
Vige il divieto di sostituzione per assenze inferiori ai sette giorni, tranne se il dirigente in deroga alla normativa, in conseguenza delle necessità della scuola, dispone la sostituzione del collaboratore scolastico, assente sin dal primo giorno.
Il contratto di supplenza breve, riporta anche il nome della persona che si va a sostituire.
Che cosa bisogna fare?
• Chiedere di prendere visione del piano delle attività, al dsga o al dirigente scolastico-
• Verificare i compiti e le mansioni, e i reparti assegnati al titolare che si sta sostituendo.
• Attenersi a quelle indicazioni.
E’ importante per una questione di sicurezza, conoscere il proprio reparto e le proprie mansioni anche se si tratta di una supplenza breve. Pertanto al supplente in servizio oltre al contratto sarebbe opportuno che il reparto assegnato fosse dettagliato con una comunicazione per iscritto.
Dopo aver preso visione del piano delle attività, qualora questo contenesse le indicazioni di flessibilità, con la possibilità di modificare il reparto di servizio o il plesso, il supplente, ne prenderà atto.
Una eventuale variazione dell’ordine di servizio, dovrà essere comunicata dal dsga o da un suo delegato al lavoratore interessato.
Il collaboratore scolastico “anziano” del plesso è autorizzato a fare gli orari? E’ autorizzato a impartire ordini di servizio su quello che il supplente deve fare?
Qualora costui fosse autorizzato, al supplente non rimane che accettare le indicazioni e i suggerimenti del collaboratore scolastico che coordina il reparto, purchè il proprio orario ordinario non subisca variazioni.
Il supplente breve può svolgere orario di lavoro con intensificazione o straordinario?
Per quello che riguarda la perplessità espressa, della non consapevolezza di prestare lavoro ordinario o lavoro straordinario, è presto detto: il lavoro straordinario si esegue prestando servizio oltre il proprio orario. Perciò se l’orario svolto dal collaboratore scolastico è regolare non si può parlare di straordinario.
Per quanto riguarda l’intensificazione, quella potrebbe realizzarsi a sostituzione di un collega assente, e questa si svolge durante il proprio orario ordinario.
Trattandosi di un supplente, potrebbero o dovrebbero evitare al sostituto di fare intensificazione perché quest’attività è retribuita al termine dell’anno scolastico, in maniera forfettaria o in conformità a quello che è definito nel piano delle attività e nella contrattazione integrativa d’istituto.
Il supplente, se ha preso visione del piano delle attività o se ne ha ricevuto una copia, potrà facilmente dedurre se quello che sta svolgendo si tratti di attività ordinaria, se si tratti d’intensificazione, oppure di prestazione lavorativa con orario extra.
Nel piano delle attività deve anche se essere indicata una flessibilità di attribuzioni di compiti, di reparti e di mansioni, per l’intensificazione, sarà necessario individuare la persona o le persone che all’occorrenza si occuperanno della sostituzione dei colleghi assenti.
Trattandosi di un collaboratore scolastico assunto su una supplenza breve, qualora svolgesse orario aggiuntivo, dovrebbe usufruire della compensazione oraria nella stessa giornata o nei giorni successivi, anticipando o posticipando il proprio servizio.
Se non ci si trovi davanti a una condizione di estrema urgenza, sia l’orario straordinario l’attività d’intensificazione, il collaboratore scolastico “anziano”, dovrebbe ordinarla al personale con supplenza al termine delle attività didattiche, al 31 agosto oppure al personale di ruolo in servizio nella stessa scuola o reparto.
Sarebbe plausibile che qualunque variazione rispetto ai compiti e ai reparti assegnati al titolare assente, fosse comunicata dal DSGA, per evitare ogni fraintendimento.