Collaboratore scolastico con invalidità, ecco quando richiedere le mansioni ridotte

Attenzione a chiedere la limitazione alla mansione, si potrebbe rischiare di essere licenziati.
Il personale del comparto scuola con invalidità può richiedere di svolgere mansioni ridotte se con invalidità certificata. Ma bisogna fare attenzione alla scelta che si fa perché la richiesta potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Rispondiamo ad una nostra lettrice che ci scrive:
Buongiorno, sono una collaboratrice scolastica a tempo indeterminato con 15 anni di contributi versati e da ormai 6 anni lavoro con una invalidità al 70%. Non ho mai fatto nessuna richiesta di riduzione della mansioni, ma ora la mia disabilità si fa sempre più sentire e vorrei capire come richiedere le mansioni ridotte.
Mansione ridotte per invalidità
Per avere la limitazione alle mansioni e necessario sottoporsi ad accertamento presso l’autorità competente (commissione Medica di Verifica del Ministero del Tesoro) e solitamente la richiesta è inoltrata dal Dirigente scolastico quando ipotizza che il lavoratore, a causa della sua invalidità, non riesca a svolgere le mansioni assegnate.
La domanda, in ogni caso, può essere inoltrata anche dal lavoratore o per vedersi riconoscere la pensione di inabilità o, appunto, per richiedere la limitazione delle mansioni.
Ma attenzione, la verifica può rivelarsi un’arma a doppio taglio perché, in primis, la commissione è chiamata ad accertare l’idoneità lavorativa riferita alla mansione. La commissione, infatti è chiamata a valutare se il soggetto è idoneo alla mansione assegnata, se è il caso di assegnare una limitazione, se è il caso, invece, di cambiare mansione al lavoratore nel caso non sia idoneo a quella che svolge o se è, infine, non idoneo a qualsiasi mansione.
Dicevamo che la richiesta di valutazione potrebbe essere un’arma a doppio taglio perché nel caso la commissione valutasse che il soggetto non è idoneo allo svolgimento di nessuna mansione l’amministrazione disporrebbe il licenziamento.
Nel suo caso (personale ATA) se dovesse essere disposto il licenziamento non avrebbe diritto al prepensionamento per mancanza dei contributi necessari. Il consiglio, quindi, è quello di attendere di aver maturato almeno 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno di contributi poiché in caso di inidoneità scatterebbe il diritto al bonus contributivo per il prepensionamento e non rischierebbe di trovarsi senza lavoro e senza pensione.
In alternativa potrebbe farsi seguire da un sindacato e da un medico del lavoro che possono valutare per primi i rischi che si corrono sottoponendosi alla valutazione in oggetto.
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