Collaboratore scolastico assente per 10 anni, producendo certificati medici falsi. Condannato a oltre 100 mila euro di danno patrimoniale

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Con atto di citazione la Procura Regionale ha citato in giudizio un ex collaboratore scolastico al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale di poco più 100 mila euro, pari circa agli stipendi percepiti nel periodo contestato, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Con informativa la Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura la notizia di danno erariale concernente l’indebita percezione della retribuzione da parte del presunto responsabile correlata a continuate assenze dal servizio per malattia, supportate da certificazioni mediche ottenute con artifici e raggiri, mediante utilizzo di referti medici specialistici contraffatti o mai emanati, che hanno indotto in errore il medico curante.

La norma

Occorre premettere che l’art. 17, comma 9, CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 prevede che: In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Come si valuta la gravità della patologia?

La Corte dei Conti per la Lombardia, nella sentenza n 177/24, ora in commento, per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione per cui il dipendente affetto da gravi patologie, durante le assenze per motivi di salute, percepisce il 100% dello stipendio. In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione “gravi patologie, le circolari emesse dall’USR Lombardia precisano che la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma può e deve essere preventivamente accertata e certificata dalla ASL. Tale certificazione non consente automaticamente di fruire dell’agevolazione prevista dal CCNL in quanto occorre anche una successiva certificazione, redatta o dal medico curante o dalla struttura ospedaliera presso la quale vengono effettuate le terapie, dalla quale risulti che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (n. 12207 del 12.09.2012 e n. 10038 del 23.7.2004).

Dal certificato di servizio prodotto, e come confermato dal Dirigente scolastico nell’audizione resa alla Guardia di Finanza, risulta, precisa la Corte, che il convenuto, ha effettuato svariate assenze per “gravi patologie” finchè, con la stessa motivazione è stato ininterrottamente assente, senza mai recarsi al lavoro, giustificando le assenze con certificati emessi dal medico di base per un periodo circa di dieci anni. Per questi fatti e per altri fatti relativi alla richiesta dell’invalidità civile, ottenuta anch’essa sulla base di certificazioni false o manomesse, la Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 640, comma 2, 476 e 482 c.p.  per avere presentato, a supporto della domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, documentazione falsa e referti medici difformi rispetto a quelli originali e il Tribunale ha emesso ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari  per i medesimi reati e per quello di cui all’art. 55 quinquies D.Lgs 165/2001 per aver contraffatto ed alterato referti medici e per aver giustificato l’assenza dal servizio con tali documenti, traendo in errore l’Ufficio scolastico e conseguendo così la retribuzione non dovuta.

Va restituita l’intera retribuzione percepita in caso di assenze con certificato di malattia falsi

Conclude la Corte dei Conti, nella sentenza di condanna che sussiste anche il nesso causale tra la condotta illecita e il danno subito dall’Amministrazione in quanto la presentazione di falsi certificati di malattia grave ha consentito al convenuto di percepire indebitamente, in mancanza di qualunque prestazione lavorativa, il 100% della retribuzione. Tale esborso costituisce danno per l’Amministrazione in quanto erogato senza controprestazione e in mancanza dei presupposti richiesti dal CCNL per la tutela del lavoratore gravemente infermo e bisognoso di cure continuative e invalidanti (tra le altre: sez. Toscana, 22.4.2021 n. 168).

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