Collaboratore scolastico abbandona supplenza per una da docente al 30/06: non viene depennato da graduatoria ATA ma si applica sanzione
Non esiste normativa chiara che regolamenti il passaggio tra supplenza ATA e docente: ciò si traduce talvolta in applicazione della sanzione in base all’interpretazione della singola scuola. La chiarezza è oggi più che mai richiesta per il crescente numero di personale che, avendo la laurea e i requisiti per svolgere anche la professione di docente, spesso si trova in entrambe le graduatorie ATA e GPS.
Un lettore chiede:
stavo lavorando su una supplenza breve da collaboratore scolastico e ho dato dimissioni per accettarne una da docente fino al 30 giugno(spezzone)
La mia domanda è semplice: verrò depennata dalle graduatorie ata? ho la possibilità di accettare un’altra nomina ata? grazie
Partiamo da un dato di fatto: il lettore abbandona la supplenza ATA. Le sanzioni per abbandono del servizio da graduatorie di circolo e di istituto sono previste dall’art. 7 del DM 430/2000:
l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
Non c’è depennamento, ma non potrà più ricevere incarico, per questo anno scolastico, da graduatorie ATA.
Per gli ATA è previsto che si possa lasciare supplenza breve per una al 30 giugno o 31 agosto, sempre come ATA. Non è previsto invece il passaggio da supplenza breve ATA a una fino al termine delle attività didattiche da docente.
Alcuni ritengono che si tratti di un passaggio “migliorativo”, motivo per cui non vada applicata la sanzione. Qui si ritiene che la sanzione vada applicata come disposto dal DM 430/2000 che, pur non analizzando lo specifico caso dell’ATA che lascia supplenza per docente (forse 23 anni fa i casi erano ben più limitati), approfondisce quello dell’abbandono del servizio.
Nemmeno la circolare sulle supplenze 2023-24 affronta tale casistica, prevedendo genericamente la possibilità di svolgere supplenza ATA e docente nello stesso anno scolastico, purché non svolti in contemporaneità.