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Collaboratore di ruolo rientra in anticipo dal congedo 104/92: ecco perché il supplente rimane in servizio

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Il ricovero del familiare fa venire meno il diritto al congedo 104/92. Cosa succede al supplente se il titolare rientra prima rispetto al termine stabilito?

Una dirigente scolastica scrive

Buongiorno. Un mio collaboratore scolastico ha preso congedo per 104.  Il parente assistito è stato però ricoverato, decadendo il diritto di congedo. Il collaboratore ha dichiarato di voler rientrare, cosa devo fare con il supplente? Rimane in servizio o decade il contratto?

I contratti devono avere la naturale scadenza

Il contratto del supplente precedentemente stipulato in sostituzione  del collaboratore scolastico costituisce  obbligo da rispettare da parte dei contraenti, pertanto deve avere la sua naturale scadenza

Art. 41 CCNL 2016-18

Il nuovo CCNL 2016-2018 all’art. 41 dispone che “I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie” non andando a intaccare in tal senso il contratto del 2006-09 in quanto non si fa riferimento a risoluzione di contratti in caso di rientro anticipato del titolare.

Conclusioni

Alla domanda: “Il contratto stipulato con il supplente si risolve nel caso di rientro anticipato del titolare?

l’Aran ha confermato che

Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.”

Si ricorda che prima dell’ARAN la questione era stata chiarita in tal senso sia dal Tribunale di Pordenone con sentenza 12/2004, dalla Corte d’Appello di Trieste  con sentenza 160/2005 e dal Tribunale di Campobasso con sentenza 277/2014.

In conclusione, il dirigente scolastico  deve mantenere in servizio il supplente rispettando la scadenza del contratto a tempo determinato, nonostante il rientro del titolare.

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