COE ex-novo: quali criteri per la sua assegnazione

Con quali criteri deve essere assegnata una COE ex-novo. Spetta al docente in coda nella graduatoria interna di istituto
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di scuola di secondo grado ,quest’anno nella mia scuola c’è stata una contrazione di iscritti e la mia cattedra interna è diventata cattedra orario esterna ,preciso che mi trovo ad essere ultima in graduatoria perché scavalcata da due colleghe che usufruiscono della 104 per assistere un familiare. Una di queste colleghe ha chiesto il trasferimento. Vorrei sapere se ottenendo il trasferimento io possa recuperare le sue ore e riportare la mia cattedra ad orario interna. Vi pregherei, se possibile, di fornirmi tutti i riferimenti di legge ed eventuali normative riguardanti la mia situazione”
La contrazione nell’organico di un’istituzione scolastica può determinare la trasformazione di una cattedra interna in una cattedra orario con completamento esterno. In questo caso si parla di COE ex-novo che deve essere assegnata ad un docente titolare nella scuola in servizio l’anno precedente in una cattedra interna
Assegnazione di una COE ex-novo, quali criteri
Le regole per l’assegnazione di una COE ex-novo sono indicate nell’art.11 comma 8 del CCNI sulla mobilità, dove si stabilisce quanto segue:
“Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto [….]”
La COE ex-novo dovrà essere assegnata, quindi, al docente collocato in ultima posizione nella graduatoria interna di istituto con le precisazioni indicate nell’art.13 comma 3 lettera c), che interessa i docenti beneficiari del diritto all’esclusione dalla graduatoria.
Come chiarisce l’articolo citato, il diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto dei beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) dell’art.13 comma 1, per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi).
Conclusioni
Se i colleghi della nostra lettrice hanno i requisiti per non avere l’assegnazione della COE ex-novo, questa sarà assegnata a lei, se risulta l’ultima in graduatoria.
Se, però, il collega che ha chiesto il trasferimento otterrà il movimento, alla nostra lettrice sarà assegnata la cattedra interna e la COE ex-novo risultando vacante, potrà essere utilizzata per la mobilità in ingresso, per le immissioni in ruolo, per la mobilità annuale o, in ultima istanza, per supplenza annuale
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