Codice degli appalti dopo “semplificazioni bis”, attività negoziali e affidamento diretto. Breve guida con modello di determina

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Si propone un approfondimento in materia di Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50 del 2016), che si applica anche alle attività negoziali delle istituzioni scolastiche per l’acquisizione di beni, servizi e forniture, ed in particolare in merito alle recenti modifiche normative intervenute.

Le istituzioni scolastiche infatti, per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal regolamento 129/2018 e dalla normativa vigente.

Il contributo è diretto in primis ai Dirigenti scolastici, legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche e titolari delle attività negoziali ai sensi dell’art. 44, comma 1, del D. I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ma anche per i Direttori dei servizi generali e amministrativi, in qualità di figure “di supporto” alla dirigenza scolastica nello svolgimento della fase istruttoria delle procedure amministrative finalizzate alla stipula di contratti pubblici come prevede il comma 2 dell’art. 44.

Le soglie dell’affidamento diretto.

L’art. 51 del D. L. 77 del 31 maggio 2021 c.d. “Semplificazioni bis”, poi convertito in legge con la L. n.108 del 29 luglio 2021, ha disposto la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere con l’affidamento diretto fino a:

  • 150.000 per i lavori
  • 139.000 per le forniture e i servizi

Si permette dunque alle stazioni appaltanti di procedere direttamente con una procedura agile, l’affidamento diretto ad un operatore economico, senza che sia più necessaria la previa consultazione di un numero minimo di preventivi.

Il principio di rotazione.

Fermo restando quanto detto sopra, non è prevista nessuna semplificazione e deroga in merito al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, che pertanto rimane in vigore. Le stazioni appaltanti dunque non dovranno ripetere l’affidamento diretto in favore dell’operatore uscente per la stessa categoria merceologica o per lo stesso settore, salvo che:

  • Si tratti di affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro, per i quali è possibile derogare al principio di rotazione con motivazione adeguata;
  • Si motivi adeguatamente e dettagliatamente la deroga, utilizzando ad esempio criteri di elevata professionalità, qualità del servizio, difficoltà a reperire valide soluzioni alternative sul mercato, situazioni fattuali contingenti che possano giustificare la deroga.

La semplificazione dell’affidamento diretto.

La procedura di affidamento diretto dell’appalto, disciplinata puntualmente dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, è stata semplificata dal D.L. 77 del 31 maggio 2021 c.d. “Semplificazioni bis”, poi convertito in legge con la L. n.108 del 29 luglio 2021.

La normativa così emanata tende a ridurre l’aggravio delle procedure amministrative di acquisizione, mediante importanti processi di semplificazione e snellimento degli adempimenti.

Nell’ambito delle acquisizioni sotto soglia comunitaria, la procedura è dunque esperibile mediante la pubblicazione da parte della stazione appaltante di una determina a contrarre semplificata che contenga solo gli elementi essenziali:

  • oggetto dell’affidamento
  • motivazioni giuridiche e di fatto sottese alla scelta dell’operatore
  • importo dell’affidamento
  • operatore economico affidatario
  • possesso dei requisiti generali (art. 80) e tecnico-professionali (art. 83) previsti dalla normativa.

Non sono richiesti ulteriori passaggi procedurali né ulteriori atti o contratti con l’operatore per formalizzare l’acquisizione. Né sono richieste comparazioni tra preventivi, indagini di mercato o predisposizioni di criteri di valutazione dei preventivi.

La modifica delle soglie comunitarie.

Si cita brevemente la recente modifica delle soglie comunitarie per l’acquisizione di beni, servizi e forniture, inizialmente fissate con la Direttiva comunitaria 2014/24/UE e adesso disciplinate dal Regolamento europeo 2021/1952, che riguarda anche le istituzioni scolastiche.

Dal primo gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 le soglie comunitarie saranno le seguenti:

  • Soglia comunitaria per gli appalti di lavori: € 5.382.000;
  • Soglia comunitaria per appalti di forniture: € 140.000;

La procedura negoziata.

In merito alla procedura negoziata senza bando, prevista dall’art. 63 del Codice dei contratti pubblici, il decreto “Semplificazioni bis” ha previsto ulteriori elementi di novità.

Chiariamo che la procedura in esame utilizzabile per appalti di importo pari o superiore a:

  • 139.000 euro per forniture e servizi;
  • 150.000 euro per i lavori

Fino alle soglie comunitarie, di recente modifica, per come indicate nel paragrafo immediatamente precedente a questo.

Nello specifico, fermo restando il rispetto del principio di rotazione, la normativa prevede la consultazione di almeno 5 operatori economici (che diventano 10 per gli appalti aventi ad oggetto lavori per importi pari o superiori al milione di euro e fino alla soglia comunitaria).

La procedura può essere sviluppata secondo i seguenti passaggi:

  • Pubblicazione della determina a contrarre e della manifestazione di interesse, per non meno di 15 giorni;
  • Partecipazione e manifestazione di interesse degli operatori;
  • Comparazione dei preventivi;
  • Aggiudicazione

Modello di determina semplificata

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