Codice contratti pubblici, la disciplina del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Circolare MIT

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con circolare del 18 novembre, ha fornito importanti indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). Allegata alla circolare una scheda di sintesi sulla normativa.

Nella parte relativa al monitoraggio del processo di qualificazione si evidenzia che all’interno delle ‘Amministrazioni dello Stato’ sono state comprese anche alcune
scuole che si sono qualificate. Si deve però considerare che le scuole sono più di 8.000 e che le stesse svolgono appalti con Common procurement vocabulary (CPV), più o meno omogenei.

Qualificazione stazione appaltanti

Il MIT invita le stazioni appaltanti a:
− qualificarsi in ogni caso, anche a un livello minimo, e compiere ogni sforzo in tale senso, tenuto conto che i requisiti a tale scopo previsti sono funzionali ad un migliore andamento tecnico-amministrativo dell’intero ciclo di vita delle procedure di appalto;

− verificare periodicamente la propria posizione rispetto alla qualificazione, sia al fine, qualora non qualificate, di valutare l’eventuale raggiungimento del livello minimo di qualificazione, sia allo scopo di poter comprendere quali siano i fattori sui quali potere intervenire per ottenere almeno il livello minimo di qualificazione;

− effettuare periodicamente simulazioni, avvalendosi dell’applicativo dell’ANAC dedicato alla qualificazione;

− comunicare ad ANAC, con le modalità che verranno indicate, i comparti produttivi per i quali maggiormente è richiesto l’ausilio di enti appaltanti qualificati, così da rendere previamente conoscibile l’elenco delle stazioni appaltanti (ausiliarie) qualificate per settore produttivo;

− utilizzare tutti gli strumenti già disponibili a legislazione vigente per agevolare e velocizzare la propria qualificazione e aggregazione;

− utilizzare centrali di committenza, in particolare per gli enti che non hanno proceduto alla qualificazione, invece di utilizzare procedure di affidamento diretto;

− utilizzare centrali di committenza, in particolare per gli enti che hanno problemi di ritardo di pagamento o hanno problemi con il trasferimento di fondi del livello centrale;

− utilizzare reti di stazione appaltanti specializzate per materia e oggetto contrattuale, anche in relazione alla classificazione del Common Procurement Vocabulary (CPV), che siano chiaramente identificabili in relazione ad eventuali professionalizzazioni per materia, riferibili specificamente a determinati comparti e settori produttivi o merceologici;

− favorire l’acquisizione di competenze operative e know-how, e quindi “professionalizzare”, il proprio personale mediante il ricorso, anche ove non obbligatorio, all’ausilio di stazioni appaltanti qualificate o di centrali di committenza;

− adoperarsi per favorire la costituzione di forme integrate di collaborazione (reti), anche al fine di facilitare il loro ausilio alle stazioni appaltanti non qualificate, contenendo così i costi e i tempi occorrenti per finalizzare gli affidamenti e assicurando anche adeguata pubblicità alle stesse forme di collaborazione e di reti, istituite fra enti qualificati nell’ambito di un determinato territorio.

CIRCOLARE MIT

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