Classi pollaio, record italiano a Velletri: 42 alunni in una classe di scuola superiore. Ma l’USR Lazio smentisce, “Non è vero”
Per il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il fenomeno delle classi pollaio è circoscritto: “Solo il 2,9% nelle grandi periferie urbane e nelle scuole superiori”. Fa sensazione, però, scoprire il caso di una scuola superiore in provincia di Roma.
Su La Repubblica interviene il dirigente scolastico dell’Istituto superiore “Battisti” di Velletri. In una prima classe all’indirizzo di ragioneria ci sono 42 alunni. In un’altra classe “solo” 38.
Il dirigente scolastico, segnala il quotidiano, ha chiesto di sdoppiare le sue due classi più appesantite, ma l’Ufficio scolastico regionale ha risposto: “Non possiamo farlo, non ci sono abbastanza professori”. “E come faccio ad avviare le lezioni con tutti questi ragazzi in aula, ha chiesto il preside. “Deve rifiutare le iscrizioni ai nuovi studenti“, è stata la replica, “causa sovraffollamento”.
Poi spiega: “Non posso negare l’accesso a nessuno. Lo dice la Costituzione che a 15 anni hai diritto allo studio e lo dice anche la mia coscienza di insegnante. Questi ragazzi, se io dovessi mandarli via dalla Battisti, diventerebbero sicuri dispersi scolastici, adolescenti lasciati in strada senza alcuna preparazione”.
Infine l’appello: “Devono mandarmi più professori, consentirmi di dividere le aule per avviare un anno scolastico normale. Sono disposto a incatenarmi a una colonna di Viale Trastevere”.
La nota dell’USR Lazio
In una nota l’USR Lazio smentisce la ricostruzione: “Le classi delle scuole del Lazio sono formate nel rispetto della legge. Non c’è mai stata, perciò, e non ci sarà mai una classe con addirittura 42 studenti, come riferito da alcune notizie di stampa. Dopo le iscrizioni online la scuola in questione ha ricevuto 26 iscrizioni in prima e 28 ragazzi sono passati in seconda. In entrambi i casi è stata costituita una sola classe, come è previsto. Il dirigente scolastico comunica, ora, di aver ricevuto numerose iscrizioni in più, non previste. Se vero, ovviamente le classi saranno suddivise. Quando capita, infatti, che una classe superi la soglia di legge, ad es. per iscrizioni giunte tardivamente, viene sempre suddivisa in classi più piccole”.
Classi pollaio, cosa dice la normativa
La consistenza numerica degli alunni per classe è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al quale si fa riferimento annualmente nella circolare ministeriale sulla consistenza della dotazione organica per ogni scuola di diverso ordine e grado.
La normativa vigente differenzia, inoltre, la consistenza numerica degli alunni per classe in base all’ordine e grado d’istruzione.
Scuola dell’Infanzia (art. 9 DPR 81/2009)
Le sezioni della scuola dell’Infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità.
Scuola Primaria (art. 10 DPR 81/2009)
Le sezioni della scuola Primaria sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto e comunque non inferiore a 10 alunni. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni.
Scuola Secondaria di I grado (art. 11 DPR 81/2009)
Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non piu’ di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri precedentemente indicati.
Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere, inoltre, costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi (pluriclassi), qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere più di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo.
Scuola Secondaria II grado (articoli 16-17 DPR 81/2009)
Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe. Si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio (classi articolate), purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri precedentemente indicati. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.