Classi pollaio, genitori fanno ricorso, ma lo perdono. I giudici: “Serve dimostrare il danno subito dagli studenti per ottenere tutela”. SENTENZA

Il Tar per il Lazio, con la sentenza n.7658/2025 depositata lo scorso 17 aprile, si è pronunciato sul ricorso presentato da un gruppo di genitori contro quanto accaduto un istituto superiore di Roma. Al centro della controversia, l’accorpamento delle due classi prime dell’indirizzo agrario nell’anno scolastico 2018/2019 in un’unica classe seconda composta da 28 alunni per l’anno successivo, tra cui quattro studenti con disabilità grave, uno con disabilità non grave e dodici con DSA certificati.
I ricorrenti hanno lamentato la violazione degli standard normativi previsti dal DPR 81/2009 e la conseguente lesione dei diritti costituzionalmente garantiti all’istruzione, all’educazione e all’integrazione scolastica, aggravata dalle difficoltà emerse durante la Didattica a distanza imposta dall’emergenza Covid-19.
Le motivazioni della sentenza: responsabilità e prova del danno
Il TAR ha ricostruito la vicenda, ricordando che, a seguito della sentenza di annullamento del provvedimento di accorpamento, l’Istituto aveva provveduto allo sdoppiamento delle classi nell’anno scolastico 2020/2021. Tuttavia, i genitori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti nell’anno precedente, quantificandoli in base alla condizione degli studenti.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, sottolineando che la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana e non contrattuale: per ottenere il risarcimento, è necessario dimostrare non solo l’illegittimità del provvedimento, ma anche la colpa dell’amministrazione e il concreto nesso di causalità tra la condotta e il danno subito.
Nel caso specifico, pur riconoscendo la violazione del parametro numerico previsto dal DPR 81/2009, il TAR ha evidenziato che la norma consente deroghe in particolari circostanze e che i ricorrenti non hanno fornito prova di uno specifico danno subito dagli studenti, come ad esempio bocciature o peggioramento del rendimento scolastico.
La decisione del TAR
In assenza di elementi oggettivi che attestino un evento dannoso direttamente riconducibile all’accorpamento delle classi, il ricorso è stato respinto. Il TAR, inoltre, ha ribadito che la sola illegittimità del provvedimento amministrativo non basta a fondare la responsabilità risarcitoria, occorrendo invece la dimostrazione di una colpa grave e di un danno concreto.
La sentenza ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, riconoscendo la complessità della vicenda e la formale costituzione delle amministrazioni resistenti. La decisione conferma l’orientamento secondo cui, in materia di organizzazione scolastica, la tutela risarcitoria richiede un rigoroso accertamento sia della colpa che del danno effettivamente patito dagli interessati.