Classe ingestibile, insegnante non riesce a controllare situazione di caos. Studente si infortuna: di chi è la responsabilità? Ecco cosa hanno detto i giudici

Il caso in questione riguarda un danno che ha subito uno studente in classe durante l’attività didattica, ennesima sentenza che riconosce la responsabilità della scuola nel caso di corretta od omessa vigilanza verso i propri studenti.
L’obbligo di vigilare sugli studenti
La giurisprudenza rileva che l’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’Istituzione Scolastica, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica, a quelle eccezionali, che implicano le prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone anche estranee alla scuola.
Ai fini dell’esclusione della responsabilità di cui all’art. 2048 c.c., osserva il giudice del lavoro nella sentenza in commento, l’insegnante deve provare non soltanto che l’evento dannoso – avvenuto durante il periodo in cui a lui spettava la vigilanza degli alunni – era imprevedibile e si è verificato repentinamente, ma che egli aveva approntato tutte le misure idonee ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo di natura analoga a quella verificatasi del danno. La natura della responsabilità dell’insegnante è infatti presunta ed aggravata, in forza del loro obbligo di vigilanza nei confronti degli studenti per tutto il tempo in cui gli sono affidati (Tribunale di Ancona Sent. 1265/2021).
Non basta la sola presenza del docente ma va garantito l’ordine in classe
“Non è sufficiente pertanto la presenza dell’insegnante, occorrendo la prova, da parte di questi di avere correttamente, scrupolosamente e ininterrottamente vigilato sugli allievi. Nel caso di specie, dall’istruttoria espletata, con particolare riferimento alle testimonianze concordi rese dagli allievi presenti al momento del sinistro, si è potuto constatare che, nonostante la presenza dell’insegnante, gli alunni erano indisciplinati, diversi in piedi e non seduti ai loro posti, con ciò confermando che l’insegnate aveva omesso i più elementari obblighi di vigilanza che, qualora posti in essere, avrebbero potuto evitare l’incidente occorso all’alunna (la classe era in stato di disordine (…) l’insegnante era presente ma all’interno della classe la situazione era caotica…c’erano quattro alunni difronte alla cattedra e altri ragazzi che si lanciavano oggetti e altri che erano seduti in gruppi di 4 o 5 che parlavano tra loro rumorosamente… un grande caos all’interno della classe… era presente ma non prestava attenzione al disastro che c’era dentro )”.
Ciò ha determinato un risarcimento danno da riconoscersi a favore dello studente che ha subito l’infortunio in classe durante quella situazione di caos sfuggita di mano al docente. cfr. Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1552/2024 del 22-11-2024)