Circolare INPS per i requisiti minimi di pensione a 15 anni, e non a 20

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Giulia Boffa – "Italia oggi" ha pubblicato un articolo nel quale ci informa che l’INPS ha emesso la nota n.16 del 1 febbraio 2013 con cui l’Inps scioglie alcuni dubbi sull’entrata in vigore dell’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011(Riforma Fornero).

Giulia Boffa – "Italia oggi" ha pubblicato un articolo nel quale ci informa che l’INPS ha emesso la nota n.16 del 1 febbraio 2013 con cui l’Inps scioglie alcuni dubbi sull’entrata in vigore dell’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011(Riforma Fornero).

La circolare riguarda  la permanenza in vigore in favore degli iscritti alla gestione ex Inpdap, ivi compreso il personale della scuola, delle deroghe relative al requisito contributivo minimo per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia previste dall’art.2, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 503/1992 (15 anni anziché 20).

 In pratica gli iscritti alla gestione ex Inpdap, in regime misto (retributivo e contributivo), che maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dal predetto art. 24, continuano a beneficiare delle deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dall’art. 2, comma 3, lettere a) e c) del
decreto legislativo n. 503/92.
 
Pertanto, per accedere alla pensione di vecchiaia è sufficiente, ma a determinate condizioni, poter fare valere solo 15 anni di anzianità contributiva anziché i 20 anni fissati dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 e confermati dall’art. 24 della legge n. 214/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2001.
 
Le condizioni sono: 
 
  • che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra
  • il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente previsto a 66 anni nel 2012;  
  • 66 anni e 3 mesi nel 2013/2015; 66 anni e 7 mesi nel 2016/2018;  
  • 66 anni e 11 mesi nel 2019/2020), non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dal più volte citato art. 2 (20 anni) nell’anno di compimento dell’età pensionabile.
 
Il giornale riporta un esempio  per  un docente o Ata nato il 20/06/1946 che entro il 31 dicembre 1992 poteva fare valere una anzianità contributiva di soli due anni: se entro il 31 dicembre 2014 (avendo 66 anni e sei mesi di età) non potrà, per i motivi più disparati, fare valere 20 anni di contribuzione, potrà ugualmente accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia se potrà fare valere almeno 15 anni di contribuzione.
 
Ai fini della maturazione dei requisiti in parola sono utili, purché riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992, i contributi obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto o da ricongiunzione.

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