Circolare INPS per i requisiti minimi di pensione a 15 anni, e non a 20
Giulia Boffa – "Italia oggi" ha pubblicato un articolo nel quale ci informa che l’INPS ha emesso la nota n.16 del 1 febbraio 2013 con cui l’Inps scioglie alcuni dubbi sull’entrata in vigore dell’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011(Riforma Fornero).
Giulia Boffa – "Italia oggi" ha pubblicato un articolo nel quale ci informa che l’INPS ha emesso la nota n.16 del 1 febbraio 2013 con cui l’Inps scioglie alcuni dubbi sull’entrata in vigore dell’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011(Riforma Fornero).
La circolare riguarda la permanenza in vigore in favore degli iscritti alla gestione ex Inpdap, ivi compreso il personale della scuola, delle deroghe relative al requisito contributivo minimo per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia previste dall’art.2, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 503/1992 (15 anni anziché 20).
- che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra
- il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente previsto a 66 anni nel 2012;
- 66 anni e 3 mesi nel 2013/2015; 66 anni e 7 mesi nel 2016/2018;
- 66 anni e 11 mesi nel 2019/2020), non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dal più volte citato art. 2 (20 anni) nell’anno di compimento dell’età pensionabile.