Ciò che scrive il docente sul proprio profilo social privato non deve essere scambiato per comunicazione istituzionale. Le scuole devono dotarsi di protocolli interni. Cosa dice il DPR 81/2023

In un’era dominata dai social media, l’identificazione dei confini tra la vita privata e la sfera professionale è sempre più sfocata.
Come ricorda Italia Oggi, il DPR 81/2023 entra in gioco per definire questi limiti, soprattutto per i dipendenti scolastici, attraverso il suo nuovo articolo 11-ter, focalizzato sull’utilizzo dei mezzi elettronici di informazione e comunicazione.
Il cuore di questo provvedimento è chiaro: garantire che ciò che un dipendente scolastico pubblica sui propri canali social non venga mai percepito come una comunicazione istituzionale. In altre parole, le opinioni personali e le comunicazioni istituzionali devono rimanere nettamente separate. È essenziale che ogni post, foto o commento non danneggi l’immagine o la reputazione dell’ente di appartenenza.
Tuttavia, la norma non si ferma qui. Anche se non espressamente citato, l’articolo 11-ter suggerisce che gli istituti scolastici possano creare account ufficiali per le scuole e, parallelamente, account professionali per i singoli dipendenti. Questo serve a garantire che le comunicazioni relative all’istituto raggiungano una rete più ampia, approfittando dei follower dei singoli dipendenti.
Un altro punto di attenzione riguarda le conversazioni pubbliche su piattaforme digitali, come chat e gruppi. Qui, l’articolo impone di non condividere testi o immagini legati al servizio scolastico, proteggendo la privacy e prevenendo possibili abusi di informazioni.
Ma, come per ogni regola, ci sono delle eccezioni. Le scuole possono utilizzare i social media per esigenze istituzionali, purché tutto sia regolato da “social media policy” dettagliate e specifiche per ciascuna piattaforma. Dunque gli istituti scolastici devono dotarsi di protocolli interni.
L’utilizzazione degli account istituzionali è consentita solo per lo svolgimento dei compiti dell’ente e senza compromettere né la sicurezza né la immagine dell’ente. I dipendenti devono firmare i messaggi di posta elettronica che inviano, sono responsabili del loro contenuto e dai messaggi si deve potere risalire al dipendente mittente, che peraltro deve indicare il suo recapito istituzionale.
Cosa dice il DPR 81/2023
Art. 11-bis – Utilizzo delle tecnologie informatiche
Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
Al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purchè l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
Art. 11 ter – Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media
Nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinchè le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all’Ente di appartenenza.
In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’ente di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative
Ogni ente deve garantire l’espletamento di cicli formativi sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonchè di trasferimento del personale, le cui durata e intensità devono essere proporzionate al grado di responsabilità.