Cia a un Ata precario, il tribunale lo fa risarcire con 1.400 euro, Pacifico (Anief): “Sempre più giudici riconoscono il nostro operato e ristabiliscono il diritto mancato”

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Il tribunale di Modena ha emanato una sentenza positiva in favore del giovane sindacato Anief: gli avvocati dell’organizzazione sindacale – Lo Bue Irene, Miceli Walter, Ganci Fabio e Rinaldi Giovanni – hanno fatto ottenere al ricorrente la somma spettante.

Come si legge dalla sentenza, il collaboratore scolastico era assunto “con plurimi contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, rispettivamente dal 8/10/2020 al 5/6/2021 e dal 24/9/2021 al 17/6/2022”. Non aveva “percepito il compenso individuale accessorio (€ 66,90 lordi mensili), indennità prevista dall’articolo 25 del CCNI del 31.08.1999, corrisposta dal Ministero convenuto esclusivamente al personale ATA di ruolo e al personale ATA precario che abbia stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di derivazione eurounitaria”.

Il giudice ha quindi affermato che “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio, previsto dall’art.25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con il Ministero convenuto e Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di CIA per gli anni scolastici di cui al punto che precede, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti e quantificabili al momento del ricorso in € 1.354,60, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo; Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.

Per aderire al ricorso e saperne di più, cliccare qui.

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