Chiarimenti sulla mobilità: preferenze e vincolo triennale

Le preferenze esprimibili nella domanda di mobilità non possono essere più di 15, ma non ci sono indicazioni sul numero minimo. La preferenza analitica, se soddisfatta, determina il vincolo triennale
Una lettrice ci scrive:
“Buonasera gentile redazione, avrei un quesito sulla domanda di mobilità che intendo presentare. Sono titolare su posto comune in una scuola primaria, vorrei fare la domanda volontaria mettendo però solo tre scuole tra le preferenze, quelle vicinissime a casa. È corretto dire che, se non ci sarà nessun posto libero in queste tre scuole, resterò in automatico nella scuola attuale?
E se invece una delle tre scuole soddisferà la mia domanda, avrò il vincolo triennale? “
Nella domanda di mobilità, che può essere di trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, è possibile esprimere 15 preferenze che rappresentano il numero massimo richiedibile.
Il docente interessato ad una sola scuola potrà inserire anche solo una preferenza in quanto non ci sono indicazioni normative sul numero minimo esprimibile
Quali preferenze
Le preferenze esprimibili possono essere di tipo analitico o sintetico
Le preferenze analitiche corrispondono a specifiche scuole, delle quali deve essere indicato il codice meccanografico identificativo dell’autonomia scolastica e la dizione in chiaro
Le preferenze sintetiche possono essere distretti, comuni o province
È possibile inserire contemporaneamente sia preferenze analitiche su scuola che preferenze sintetiche nelle tre diverse tipologie indicate
Per quanto concerne l’ordine di inserimento delle preferenze il docente che chiede una o più scuole ubicate nella preferenza sintetica che intende esprimere dovrà indicare prime le scuole analiticamente e solo dopo la preferenza sintetica sul distretto, o sul comune o sulla provincia in cui tali scuole si trovano.
Valutazione delle preferenze
Il docente soddisfatto su una preferenza analitica acquisirà la titolarità nella scuola richiesta.
Il docente soddisfatto su una preferenza sintetica, con la quella chiede tutte le scuole in essa ubicate, indistintamente senza ordine di priorità, acquisirà la titolarità in una delle scuole presenti nella preferenza sintetica richiesta. L’assegnazione avverrà secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole come risultanti nei Bollettini pubblicati dagli Uffici Scolastici Provinciali.
Se una domanda viene soddisfatta mediante preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima scuola con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro docente con punteggio inferiore mediante indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione più specifica e al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile
Preferenze e vincolo triennale
Il vincolo triennale, stabilito nell’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità, con decorrenza 2019/20, interessa i docenti soddisfatti su una preferenza analitica o anche sulla preferenza sintetica nel comune di titolarità, nel caso di mobilità professionale o trasferimento su altra tipologia di posto.
In questi casi il docente non potrà partecipare alla mobilità nel successivo triennio
Conclusioni
La nostra lettrice potrà, quindi, chiedere nel trasferimento solo le tre specifiche scuole di suo interesse e, se non potrà essere soddisfatta nella richiesta, rimarrà nella scuola di attuale titolarità senza alcuna conseguenza.
Se, invece, otterrà il movimento richiesto, essendo soddisfatta su una preferenza analitica, avrà il vincolo di permanenza triennale nella nuova scuola di titolarità
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