Chiamata diretta: curriculum diventa centrale anche se nella legge non lo è, regioni divise in decine di ambiti territoriali, sovraccarico lavoro per ATA

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C'erano una volta le province, ed ogni provincia corrispondeva e coincideva con l'operato dell'USP ora UST di riferimento. Poi, una bella mattina, si inventano la Legge 107 del 2015 e l'Italia viene suddivisa in centinaia di centinaia di ambiti territoriali.

C'erano una volta le province, ed ogni provincia corrispondeva e coincideva con l'operato dell'USP ora UST di riferimento. Poi, una bella mattina, si inventano la Legge 107 del 2015 e l'Italia viene suddivisa in centinaia di centinaia di ambiti territoriali.

La legge n. 107 del 13 luglio 2015, in particolare l'art. 1, comma 66, prevede che, a decorrere dall'a.s. 2016/17, i ruoli del personale docente siano regionali, articolati in ambiti territoriali e suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto e che entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia.

La nota ministeriale prot. n. 726 del 26 gennaio 2016, ha fornito diverse indicazioni in merito all'attuazione dell'art. 1, comma 66 della legge 107/2015, stabilendo criteri, anche se generali, per la definizione degli ambiti territoriali. Il principale elemento di riferimento è stato il seguente: che la popolazione scolastica di ciascun ambito territoriale proposto non deve superare in nessun caso i 40.000 alunni, p er le aree metropolitane si potrà arrivare fino a 70mila, comunque in nessun caso potranno essere costituiti da una popolazione scolastica inferiore a 22mila alunni. Emblematico è il caso del FVG. Come è noto in questa Regione, la prima in Italia, sono state abrogate le province. 

Il FVG è attualmente suddiviso in 18 UTI, unioni territoriali intercomunali, che hanno comportato una eccessiva frammentazione del territorio. Ma se 18 sono le UTI, uno si potrebbe aspettare che 18 dovrebbero essere gli ambiti territoriali. Invece sono 11, così suddivisi: Trieste due ambiti (1,2); Provincia di Gorizia: due ambiti (4,5); Scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano: due ambiti (3,6); Provincia di Udine: tre ambiti (7,8,9); Provincia di Pordenone: due ambiti (10,11); e per ciascuna istituzione scolastica appartenente agli ambiti territoriali sono compresi nel medesimo ambito i plessi e le sedi e/o sezioni staccate di pertinenza, anche se collocate in comuni diversi. Insomma una caos totale, che se già pone in difficoltà le persone del luogo, nella comprensione della suddivisione amministrativa del FVG figuriamoci chi giunge da fuori. 

Come è altrettanto noto, la Legge 107 del 2015 ha totalmente ignorato il personale ATA. Che ha subito tagli, e chi ne paga le conseguenze di tali tagli? Ovviamente il personale medesimo chiamato, in queste settimane calde estive ad un super lavoro. Poiché è questo personale che si sta occupando delle procedure attinenti alla chiamata diretta.

Pare di aver compreso che i dirigenti, viste la situazione complessa ed articolata sussistente, non prendono in considerazione le candidature inviate all'ambito ma solo quelle inviate direttamente alla scuola. D'altronde è lo stesso MIUR che consiglia ai docenti di presentare la propria candidatura direttamente alla scuola, secondo le modalità indicate nell'avviso, evidenziando la classe di concorso, la tipologia di posto e specificando le competenze professionali coerenti con i criteri indicati dall'avviso stesso, ed in precedenza dovrà essere stato caricato il CV su Istanza Online.

I dirigenti scolastici esaminano preliminarmente i CV di coloro che hanno risposto al loro avviso. In subordine possono accedere ai CV degli altri docenti del loro ambito territoriale.

Ma il comma 79. della Legge 107 del 2015 afferma in modo chiaro che “ a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”.

Dunque, il secondo periodo, il subordine, è diventato  voce primaria, pur non essendo tale.

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