Chi sono i Docenti Tutor: PCTO, orientamento, corsi PNRR, neoimmessi, PFI e PFP. Retribuzione per l’incarico specifico [GUIDA]

PCTO, orientamento, PNRR, neo-immessi, PFI e PFP: guida alle varie tipologie di “tutor” presenti nella scuola. Gli ultimi anni hanno visto il proliferare delle varie figure di “tutor” presenti nel mondo scolastico, a testimonianza di una crescente complessità ed eterogeneità. Infatti, esistono diversi ruoli associati a tale termine, i quali possono generare confusione, soprattutto nei docenti alle prese con le prime esperienze. Pertanto, vediamo quali sono le varie tipologie di tutoraggio svolte dai docenti presenti all’interno delle istituzioni scolastiche italiane.
Tutor PCTO: differenze tra interno ed esterno
Nel triennio delle scuole secondarie di II grado sono obbligatorie le attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Erede dell’alternanza scuola-lavoro, questo percorso prevede un monte minimo da spalmare nei tre anni conclusivi del ciclo di studi, differenziati per tipologia: 90 ore nei licei, 150 negli istituti tecnici e 210 negli istituti professionali.
Il tutor interno “svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza” (art. 5 c. 2 D. Lgs. 77/2005).
La figura del tutor esterno riguarda invece l’ente presso cui è effettuato il percorso. In ogni “patto formativo”, documento con il quale si formalizza il percorso, è necessario indicare anche la persona che fungerà da riferimento per gli studenti presso la struttura operante.
L’incarico è obbligatorio? Prevede una retribuzione?
Ciò che interessa le istituzioni scolastiche è dunque prevalentemente il tutor interno. Quest’ultimo è designato dal Dirigente Scolastico. Nella prassi, il compito di individuare il docente a cui affidare l’incarico è demandato ai consigli delle classi del triennio. In tal modo, gli studenti possono contare su un insegnante interno al proprio gruppo-classe.
L’art. 1 c. 33 della legge n. 107/2015 prevede che i percorsi PCTO siano inseriti all’interno del PTOF. Dunque, essendo obbligatori, il Dirigente Scolastico è tenuto a conferire l’incarico ai tutor interni, sulla base delle disponibilità. Nel caso in cui non vi fossero candidature in numero tale da consentire l’espletamento corretto delle mansioni, il Ds dovrà rimettere al Collegio Docenti la definizione dei criteri per la designazione.
Il docente, in presenza di valide e documentate motivazioni, può rifiutare l’incarico. Bisogna tenere in considerazione che non vi sono riferimenti espliciti che pongano in capo agli insegnanti l’obbligo di espletare tale compito, ma essendo obbligatorio lo svolgimento del percorso, occorre il buon senso e un forte spirito di comunità e collaborazione all’interno dell’ambiente scolastico affinché gli studenti possano avere i maggiori benefici da questa attività e, soprattutto, avere una figura necessaria per la correttezza delle operazioni.
Per quanto riguarda la retribuzione, l’art. 1 c. 39 della l. 107/2015 prevede delle risorse che devono essere ripartite tra le istituzioni scolastiche. Queste sono poi suddivise in sede di contrattazione integrativa di istituto, utilizzando appositi criteri.
Il tutor PCTO è supportato dall’apposita funzione strumentale, o dal referente dell’area PCTO, per tutto ciò che concerne le attività in oggetto.
Tutor per l’orientamento
I docenti tutor per l’orientamento sono stati introdotti, insieme al docente orientatore, dal DM n. 328 del 22 dicembre 2022. Tale figura è assegnata agli studenti delle scuole secondarie di II grado. Supporta le famiglie, accompagna e guida gli studenti nel delineare il proprio futuro formativo e professionale: questi i compiti principali.
Per poter essere docente-tutor, è necessario aver frequentato un corso organizzato sulla piattaforma INDIRE della durata di 20 ore. Ad oggi, non sono più stati attivati.
Pertanto, le istituzioni scolastiche possono avvalersi dell’organico che attualmente è in possesso di tale attestazione. Non è necessario essere docente di ruolo: anche coloro che sono assunti a tempo determinato possono ottenere l’incarico, che è su base annuale.
Anche in tal caso, pur avendo frequentato il corso, non vi è l’obbligo di prestare servizio in qualità di tutor per l’orientamento. Appare lampante, però, che chi abbia provveduto a conseguire l’attestato dovrebbe essere pienamente interessato a ricoprire l’incarico.
Differenze con il PCTO e retribuzione
Non ci sono sovrapposizioni e incompatibilità con il tutor PCTO. Si tratta infatti di due posizioni differenti, con mansioni diverse. Pertanto, può accadere che uno stesso docente possa ricoprire, nei confronti dei medesimi studenti, contemporaneamente l’incarico di tutor per l’orientamento e di tutor PCTO. L’importante è distinguere le finalità dei due percorsi.
Per quanto riguarda la retribuzione, nell’a.s. 2024/25 sono stati stanziati complessivamente 267 milioni di euro. Nello specifico, il singolo docente tutor potrà percepire un compenso che oscilla da un minimo di 1.589,68 euro a un massimo di 2.725,16 euro, in base agli esiti della contrattazione integrativa.
A tale importo sarà possibile aggiungere una componente variabile, calcolata sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola” 2014-2020, che potrà portare il compenso totale fino a circa 5.000 euro. Il docente orientatore percepirà invece una retribuzione fissa di 1.500 euro lordi.
Ai docenti tutor, di norma, devono essere assegnati un numero di studenti non inferiore a 30 e non superiore a 50.
I tutor dei corsi PNRR
In questi ultimi due anni scolastici sono esplosi i corsi finanziati dal PNRR. Nello specifico, sono stati ammessi percorsi riferibili ai seguenti decreti:
• DM 65/2023 – linea di investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
• DM 66/2023 – linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” nell’ambito della Missione 4, Componente 1 – “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
• DM 19/2024 – risorse per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica, in attuazione del PNRR – Investimento M4C1I1.4, finanziato dall’Unione europea – Next generation EU.
Nella stragrande maggioranza dei casi, all’esperto incaricato di svolgere l’attività è affiancato un tutor, che si occupa della registrazione dei partecipanti al corso sulla piattaforma Futura e di svolgere tutte le attività di carattere organizzativo.
L’Unità di costo standard (UCS) per il tutor è pari a 34 euro lordi per ciascuna ora di corso. La durata dei singoli corsi è variabile, ma il minimo previsto è di 10 ore.
Tutor docenti neo-immessi: requisiti e individuazione
Le attività formative per il periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’anno scolastico 2024/25 è disciplinato dalla Nota prot. 202382 del 26/11/2024. All’interno del testo, “si conferma determinante il ruolo del docente tutor nel suo compito precipuo di affiancamento del docente neoassunto durante tutto il percorso di formazione e di prova, con compiti di collaborazione e supervisione professionale”.
Inoltre, “assicura il collegamento con il lavoro didattico sul campo e si qualifica come “mentor” per gli insegnanti neoassunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento”.
Esso è “individuato dal Dirigente scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti e […] dovrà seguire il docente nel percorso di formazione fin dal suo inizio. Il docente tutor deve appartenere preferibilmente alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra e possibilmente operante nello stesso plesso del docente in periodo di formazione e prova. Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso del docente in periodo di prova a lui affidato, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare”.
Anche in tal caso, non vi è obbligatorietà nell’accettare l’incarico, ma è altrettanto obbligatorio individuare i docenti tutor per consentire ai neoassunti di svolgere regolarmente il periodo di formazione e prova: pertanto, anche qui è necessario il buon senso.
Compiti e compenso: vale anche come formazione
Oltre ad affiancare il docente in anno di formazione e prova, il tutor “presenta al Comitato di valutazione le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto”.
Il fondo per il MOF (Miglioramento dell’Offerta Formativa) può prevedere un compenso per i docenti tutor dei neo-immessi. Ad ogni modo, le attività svolte possono essere attestate e riconosciute come iniziative di formazione ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della L. 107/2015, ossia quelle iniziative che rientrano nell’ambito della formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale. Infine, possono anche rientrare tra i criteri adottati per la valorizzazione del merito dei docenti.
PFI: le funzioni del docente tutor
Negli istituti professionali esistono i Progetti Formativi Individuali (PFI). Essi sono stati introdotti in seguito alla riforma di tali istituti (Decreto interministeriale 92/2018).
Consistono in un progetto, redatto nel primo anno di frequenza degli studenti, basato sul bilancio personale di quest’ultimi e aggiornato lungo tutto l’arco degli studi professionali. All’interno di ogni singolo consiglio di classe, il Dirigente Scolastico, sentito lo stesso organo collegiale, individua i docenti che assumono l’incarico di tutor per sostenere gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del PFI. L’attività consiste nell’accompagnare gli studenti durante il processo di apprendimento personalizzato, favorendo il monitoraggio e l’adattamento del percorso formativo.
Questa funzione è obbligatoria negli istituti professionali ed è quindi necessario individuare le risorse che si occupino di tale mansione. Il compenso è stabilito dalla contrattazione integrativa interna d’istituto.
PFP: tutor scolastico e tutor sportivo
Il Decreto Ministeriale n. 43 del 3 marzo 2023 ha rinnovato il programma sperimentale per gli studenti-atleti di alto livello, che sarà in vigore almeno fino all’a.s. 2027/28. Il progetto didattico è stato ideato per consentire agli atleti di rilievo nazionale di conciliare l’impegno agonistico sportivo con quello scolastico attraverso la formulazione di un Percorso Formativo Personalizzato (PFP).
Proprio in quest’ultimo documento, è necessario indicare un tutor scolastico (interno) e uno sportivo (appartenente alla società sportiva presso cui è svolta l’attività). Il tutor scolastico, nella maggioranza dei casi, coincide con la figura del coordinatore di classe. Nella prassi, non è prevista retribuzione aggiuntiva, sebbene nulla vieti di prevedere un compenso in contrattazione integrativa o, in alternativa, di destinare una risorsa all’espletamento dei compiti previsti.