Chi ha un titolo estero potrà partecipare ai concorsi pubblici e avere un riconoscimento semplificato in caso di vittoria. Il provvedimento è nel decreto PA, ma non è valido per la scuola

Una modifica all’articolo 38 del Decreto Legislativo 165/2001 presente nella BOZZA del Decreto PA, introduce una nuova disciplina per il riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento di personale dipendente, ma con l’esclusione del personale docente.
Nuove modalità di riconoscimento
Fino all’adozione di una regolamentazione specifica da parte dell’Unione Europea, la competenza per il riconoscimento di titoli di studio esteri è affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, previa valutazione del Ministero dell’Istruzione o del Ministero dell’Università e della Ricerca, a seconda della tipologia di titolo.
Partecipazione con riserva e obblighi per i vincitori
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare ai concorsi pubblici con riserva. Tuttavia, il riconoscimento del titolo avverrà solo per coloro che risulteranno vincitori, i quali dovranno presentare l’istanza di riconoscimento entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale. Il mancato rispetto di questo termine comporterà la decadenza dal concorso.
Obiettivo della riforma
La modifica mira a semplificare e accelerare il processo di riconoscimento dei titoli di studio esteri, evitando lunghe procedure per tutti i partecipanti e concentrando la verifica solo sui vincitori del concorso.
Nell’ambito scolastico il procedimento, quindi, non viene modificato. Allo stato attuale è possibile partecipare ad concorso per quanti hanno un titolo estero, con riserva. L’iter di riconoscimento, invece, viene avviato indipendentemente dalla partecipazione al concorso e se il titolo non sarà riconosciuto l’eventuale vittoria del concorso sarà annullata.