Certificazione unica e addizionali Irpef, come vengono applicate le imposte a conguaglio

Le addizionali comunali e regionali all’Irpef vengono inserite nella Certificazione Unica ma solo se esiste reddito, stipendio e naturalmente busta paga in sede di conguaglio.
La Certificazione Unica è quel modello che i sostituti d’imposta, cioè i datori di lavoro, usano per attestare tutti i redditi erogati al lavoratore dipendente in un anno solare di lavoro. La Certificazione Unica (da cui l’acronimo di CU e che prima si chiamava Cud) di quest’anno, cioè la CU 2021 riguarda tutti i redditi che un datore di lavoro ha erogato al lavoratore dipendente nell’anno 2020. Come si legge nel quadro informativo della Certificazione Unica presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con la CU si attestano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni, i redditi diversi ed anche i relativi corrispettivi che derivano dai contratti di locazioni brevi.
Dal momento che il Fisco da anni si è votato alla digitalizzazione, oltre ad essere obbligati entro un determinato periodo di tempo a rilasciare la certificazione al dipendente (in genere entro il 16 marzo di ogni anno, ma quest’anno il termine è slittato al 31 marzo per via del Covid), i datori di lavoro devono effettuare anche l’invio in forma telematica della stessa all’Agenzia delle Entrate e di norma entro le stesse date a meno che la CU non riguardi redditi esenti. In questo caso l’invio scade il 31 ottobre, cioè lo stesso giorno in cui scade il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Nella Certificazione Unica oltre ai redditi vengono riportate le ritenute Irpef effettuate e le trattenute per le addizionali regionali e comunali all’Irpef. Il documento completo è fondamentale per le dichiarazioni dei redditi.
Certificazione Unica ed Irpef, cosa accade in sede di conguaglio
Quando si utilizza la Certificazione Unica per le dichiarazioni dei redditi, tutte le voci riportate nel documento rilasciato dal datore di lavoro vanno riportate o al massimo controllate se si utilizza per esempio il 730 precompilato.
Oltre al reddito, anche le ritenute Irpef e quelle per le relative addizionali sono fondamentali per completare la dichiarazione dei redditi in modo appropriato. I datori di lavoro mese per mese trattengono Irpef ed addizionali e nell’ultima busta paga di dicembre effettuano i conguagli. Questi possono essere a debito o a credito, ma in linea di massima una volta completata l’annualità di stipendio, tutto è pronto per riportare nella CU i dati necessari.
Per questo al punto 21 della Certificazione Unica 2021 ci saranno le ritenute Irpef subite durante l’anno (comprensive di conguaglio), al punto 22 le trattenute per l’addizionale regionale, al punto 26 l’acconto addizionale comunale all’Irpef 2020, al punto 27 il saldo della stessa addizionale comunale 2020 ed al punto 29 l’acconto del 2021.
È naturale che queste trattenute operate riguardino esclusivamente i redditi che un datore di lavoro ha erogato. Ma si tratta di imposte che gravano su tutti i redditi e pertanto, ogni ulteriore reddito prodotto deve essere assoggettato alle medesime imposte. Operazione questa che si fa con la dichiarazione dei redditi.
Come si inseriscono le addizionali nella Certificazione Unica
Come abbiamo visto prima, oltre alle ritenute Irpef, nella Certificazione Unica compaiono anche le addizionali. Sulle addizionali comunali per le quali vige un sistema di imposizione a saldo e ad acconto, c’è anche l’indicazione delle addizionali che verranno trattenute nell’anno in corso.
Questo uno dei punti a cui prestare maggiormente attenzione quando si riceve la Certificazione Unica. Infatti sovente, la determinazione delle addizionali Irpef dovute non è pro forma nel senso che nonostante siano state effettivamente trattenute e quindi prelevate dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta al proprio lavoratore dipendente, esse possono non comparire nella Certificazione Unica.
Molto dipende dal conguaglio di fine anno. Il conguaglio è l’operazione attraverso la quale il datore di lavoro calcola l’imposta definitiva dovuta per l’anno di imposta che poi il contribuente dovrà completare con la propria dichiarazione dei redditi.
Al netto di quanto trattenuto durante l’anno in busta paga, il datore di lavoro calcola l’effettiva Irpef dovuta e le effettive addizionali.
Ci sono casi in cui il datore di lavoro però, non è nella possibilità di effettuare i conguagli e senza di questi, nella Certificazione Unica mancheranno le trattenute per le addizionali regionali per esempio. Il tipico esempio è di un rapporto di lavoro che si interrompe prima di dicembre di un anno. Se dicembre è il mese in cui si effettuano i conguagli, se il lavoratore non risulta assunto non riceverà busta paga e il conguaglio di imposta non potrà essere effettuato.
Naturalmente il lavoratore dovrà effettuare le operazioni tutto da solo con la dichiarazione reddituale. Tra l’altro la normativa prevede che in casi de genere, cioè quando il datore di lavoro non può effettuare i conguagli e quindi inserire le trattenute sulle addizionali nella Certificazione Unica, in quest’ultima dovrebbe essere presente una dicitura che nello specifico è: “Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conguagli non effettuati e addizionali non calcolate”.
Per quanto concerne l’addizionale regionale all’Irpef in presenza di una cessazione del rapporto di lavoro, l’importo va trattenuto in un’unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio. Questo però come detto, solo se si effettua un conguaglio di fine rapporto di lavoro, con trattenute sia delle rate residue del saldo riferito al periodo d’imposta precedente, sia dell’importo relativo all’imposta dovuta per l’anno corrente.
Allo stesso modo anche per l’addizionale comunale se si interrompe il rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta, il sostituto d’imposta deve provvedere a trattenere le rate residue relative al saldo in unica soluzione e deve anche provvedere a calcolare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto di tutti gli importi già trattenuti.