Certificazione Unica 2025 docenti e ATA: novità, criteri, conguagli. MESSAGGIO NoiPA

Con recente Messaggio NoiPA comunica le novità e i criteri adottati per l’elaborazione e il rilascio del modello di Certificazione Unica 2025 relativo ai redditi 2024. Le CU saranno rese disponibili entro il 16 marzo 2025 e saranno fruibili sul portale NoiPA per gli amministrati, tramite la funzione “Archivio documenti” e le funzioni di ristampa “Elaborazione CU online” e “Ultimo Cu elaborato” dell’applicativo “Gestione stipendi” per gli Uffici Responsabili.
La Certificazione Unica verrà prodotta per tutti i soggetti ai quali nel 2024, attraverso il sistema NoiPA, siano stati corrisposti:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo;
- somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi;
- somme liquidate agli eredi dell’amministrato defunto.
Novità Certificazione Unica 2025
Le novità per l’anno d’imposta 2024:
- Adeguamento dell’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente fino a 15.000 euro (Art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216);
- Adeguamento dei criteri di verifica della soglia di incapienza per l’attribuzione del trattamento integrativo (Art. 1, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216);
- Adeguamento del calcolo della detrazione per oneri al 19% (Art. 2, comma 1, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216);
- Gestione dell’indennità di tredicesima mensilità (Art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113), il cosiddetto Bonus Natale.
Conguagli
Tutti i conguagli sono applicati integralmente a partire dalla mensilità di febbraio, fino alla capienza del netto del cedolino; nei casi in cui il debito ecceda tale importo, si darà corso al recupero sulle rate successive.
È automaticamente escluso dal calcolo del conguaglio tutto il personale che risulti cessato entro il 1° febbraio dell’anno corrente o per il quale, non essendo prevista la corresponsione di compensi fissi e continuativi (ad es. personale della Scuola con contratto di supplenza breve e saltuaria), non è possibile procedere all’applicazione dei conguagli e delle addizionali Irpef dovute a saldo per l’anno d’imposta e in acconto per l’anno corrente.