Cellulari a scuola: norma, divieti, sanzioni. Un esempio di regolamento
La direttiva del 15 marzo 2007 del Ministero dell’Istruzione prevede che “dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere: – di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); – di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3); – di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).
La violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto. È dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso. Laddove se ne ravvisi l’opportunità, il regolamento di istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino”.
Le integrazioni al Regolamento d’Istituto o un nuovo apposito regolamento
A seguito della citata ordinanza molte scuole hanno ritenuto opportuno proporre integrazioni al Regolamento di Istituto; altre, invece, in riferimento alla Direttiva del M.P.I. del 15/03/2007, Prot. n. 30 (linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti) e alla direttiva 104 M.P.I. del 30/11/2007 (linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e /o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali) hanno preferito, invece, realizzare un apposito regolamento.
È vietato l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche
Il divieto, che deriva anche dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998), risponde – si legge nel Regolamento del Liceo Artistico Statale “Cottini” di Torino – ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a favorire un corretto comportamento.
La regolamentazione del divieto
Più specificamente il divieto è così regolamentato:
- È vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità “silenziosa”) e altri dispositivi elettronici (I-pod, mp3) durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili…).
- Tenuto conto della tipologia del corso di studi e della presenza di attività laboratoriali all’interno del monte ore, a discrezione dell’insegnante può essere autorizzato l’uso di dispositivi di ascolto musicale laddove non si configuri come penalizzante dell’attività disciplinare specifica.
- Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa ovvero mediante autorizzazione del docente a richiesta preventiva di uso del telefono cellulare.
- Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docente e non docente, vedi Circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998), fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità organizzative interne dell’Istituto.
- I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla Dirigenza, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.
- Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono “attività didattica” a tutti gli effetti. Si invitano pertanto i genitori a sensibilizzare i figli ad un uso del cellulare limitato alle comunicazioni indispensabili e non disturbanti e/o distraenti dall’attività in corso.
- Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge. Naturalmente tanto più risulta grave tale violazione nei confronti dei modelli viventi.
Diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati
È utile, inoltre, ricordare che chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati – tramite internet o MMS – anche al di fuori degli spazi scolastici- va incontro a multe che possono essere irrogate dall’Autorità garante della privacy insieme a sanzioni disciplinari che spettano alla scuola. Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali – si legge nel Regolamento del Liceo Artistico Statale “Cottini” di Torino diretto con magistrale competenza dal Dirigente Scolastico Prof. Arch. Antonio Balestra – può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave per informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.
Naturalmente anche la pubblicazione a fini didattici di immagini e dati personali, se priva di autorizzazione – laddove necessaria- da parte dei soggetti interessati (persone, enti, musei…) può configurarsi come infrazione.
Sanzioni
A coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica, privi dell’indispensabile autorizzazione del docente, i cellulari e/o dispositivi elettronici la Scuola è tenuta a erogare le seguenti sanzioni ispirate al criterio della gradualità:
- Prima infrazione: ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente (consegna in presidenza). L’alunno lo potrà ritirare al termine dell’orario delle lezioni della giornata. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente. Qualora l’alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente Scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa. Il cellulare da ritirare dovrà essere preventivamente spento dall’alunno stesso.
- All’alunno che dovesse infrangere il divieto per la seconda volta, il telefono cellulare e/o i dispositivi elettronici saranno ritirati dal docente, consegnati in presidenza e potranno essere riconsegnati solo ai genitori (o agli studenti maggiorenni), previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo delegato. Anche in questo caso la trasgressione sarà annotata sul registro di classe da parte del docente.
- Qualora l’alunno dovesse incorrere per la terza volta nello stesso divieto, oltre al ritiro e alla consegna del medesimo ai genitori, dietro appuntamento, al ragazzo sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (fino a un massimo di tre) con l’obbligo di frequenza. La sanzione potrà essere commutata nello svolgimento di attività “riparatorie” di rilevanza sociale o di interesse generale per la comunità stabilite dal Dirigente Scolastico e/o dal Consiglio di Classe.
Il regolamento d’istituto e l’adeguamento alla norma
Il Regolamento d’Istituto per l’uso dei telefoni cellulari da parte degli studenti dell’IIS Galileo Galilei di Crema diretto dal dirigente scolastico professoressa Maria Grazia Crispiatico rappresenta, in qualche modo, un esempio evidente, come quello del Liceo Artistico Statale “Cottini” di Torino diretto con magistrale competenza dal Dirigente Scolastico Prof. Arch. Antonio Balestra, o come quello dell’Istituto Professionale Statale Socio-Commerciale-Artigianale “Cattaneo – Deledda” di Modena (MO), diretto dal dirigente scolastico prof.ssa Alessandra Zoppella, di come sia importante definire un’ottima combinazione tra la norma e l’applicabilità della stessa. Proprio in ragione del fatto che l’uso del cellulare è vietato dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot.30 del 15 marzo 2007 e dalla Direttiva 104 del 30 novembre 2007 che ribadiscono il DPR N° 249 del 24 giugno 1998.