C’è un ripensamento della Cassazione in tema di competenza del DS e sospensione disciplinare per il personale docente?

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La controversia in commento ha per oggetto l’accertamento della illegittimità della sospensione dal servizio per giorni 6, con privazione della retribuzione, irrogata ad un docente a seguito di contestazione degli addebiti disciplinari. Il docente in questione si è visto respingere il ricorso anche sulla competenza del DS nell’adottare il provvedimento.

La questione

La corte territoriale — avuto riguardo a quanto forma oggetto del ricorso per cassazione — ha ritenuto la inammissibilità della eccezione di incompetenza dell’organo che aveva adottato la sanzione disciplinare, perchè tardivamente proposta; eccezione che ha comunque ritenuto infondata nel merito, avuto riguardo alla competenza del dirigente scolastico in forza dell’art.55 bis comma 9 quater del d.lgs. 165/2001, applicabile al caso in esame ex art.22 comma 3 d.lgs. n.75/2017. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 bis d. lgs 165/01 in combinato disposto con artt. 492 e 494 d. lgs. 297/94 richiamati dall’art.29 del CCNL comparto scuola 2016-2018 con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. La Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 10375/2025 conferma l’orientamento della Corte d’Appello.

La contestazione sulla competenza del DS nel sospendere i docenti deve essere tempestiva
Il ricorrente sostiene che per l’addebito contestato il combinato disposto degli artt.492 comma 2 lettera b) e 494 d.lgs. n.297/1994 prevedeva la sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino ad un mese; che al fine della corretta individuazione dell’organo preposto all’esercizio del potere disciplinare occorreva fare riferimento alla sanzione edittale massima prevista per i fatti oggetto della contestazione degli addebiti. Ciò in linea con la più recente giurisprudenza che ha sostanzialmente accertato l’incompetenza del DS ad erogare la sospensione disciplinare per il personale docente fino a 10 giorni. Pertanto il ricorrente sosteneva  che in considerazione della sanzione edittale massima prevista doveva ritenersi la competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari, e non del dirigente scolastico. Ma per la Cassazione il motivo è inammissibile. “Con riferimento alla eccezione di incompetenza del dirigente scolastico che ha irrogato la sanzione disciplinare la corte territoriale ne ha in primo luogo ritenuto la inammissibilità, perché «nel ricorso introduttivo di primo grado non ha sollevato specifiche censure in ordine alla asserita incompetenza dell’organo, dedotte, peraltro, soltanto in sede di note difensive autorizzate», e sul punto ha confermato la statuizione del giudice di prime cure che ha ritenuto la tardività della eccezione. La corte territoriale ha poi proceduto all’esame della eccezione nel merito («ad ogni buon conto») ritenendola anche infondata“. C’è un ripensamento della Cassazione sull’incompetenza dei DS nel sospendere i docenti? La perplessità c’è.

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